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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27770/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio aveva rideterminato un maggior reddito d'impresa sulla base dello scostamento dagli studi di settore, dell'antieconomicità del comportamento della società e del superamento del plafond IVA dell'esportatore abituale. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento dell'atto, ma con motivazione estremamente sintetica, limitata ad affermare che una certa circostanza era "confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali". L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva spiegato l'iter logico-giuridico seguito né indicato quale fosse la circostanza provata, quale documentazione fosse stata considerata e in che modo essa sorreggesse la decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha qualificato la motivazione della sentenza di merito come meramente apparente e quindi sotto il minimo costituzionale, perché priva dell'esposizione delle premesse logiche e del percorso argomentativo necessari a rendere percepibile il fondamento della decisione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione o comunque competente, affinché riesamini la controversia fornendo motivazione adeguata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato solo come base dell'accertamento del maggior reddito d'impresa fondato su presunzioni e scostamento dagli studi di settore; non oggetto della ratio decidendi della Cassazione.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma posta a fondamento dell'accertamento IVA; non è la norma decisiva del ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione inquadrato come error in procedendo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    impone la presenza di una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua violazione integra nullità quando la motivazione è solo apparente.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale secondo il rito di legittimità.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    evocato come parametro dei canoni di coerenza logica e controllabilità della motivazione, nei limiti del sindacato di legittimità dopo la riforma del 2012.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando sia graficamente presente ma non consenta di comprendere le ragioni della decisione, il percorso logico seguito e la specifica valenza delle risultanze probatorie richiamate.
  • Il giudice di merito ha piena discrezionalità nella selezione e valutazione delle prove, ma deve comunque esternare un ragionamento logico-consequenziale che renda controllabile il decisum; non è sufficiente una formula assertiva o meramente conclusiva.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre anche quando la sentenza si limiti ad affermazioni generiche sulla prova documentale senza indicare quale fatto sia provato, da quali documenti e con quale forza dimostrativa.
  • In sede di legittimità, la denuncia di mancanza o apparenza della motivazione attiene a un error in procedendo e comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame motivato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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