Sentenza n. 1147/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 591/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 640/2024, del Tribunale di Bergamo – Sez. Lavoro pubblicata in data 29 maggio 2024 e notificata in data 4 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto somme e carta docente ai ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 591/2024 del Tribunale di Bergamo – Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto alla carta docente per determinati anni scolastici e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta o altro equivalente, nonché a corrispondere gli importi riconosciuti e le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 giugno 2024, ma secondo i ricorrenti non era seguita alcuna condotta integralmente adempitiva. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto comunicazioni dell'Ufficio scolastico regionale attestanti l'avvenuto accredito delle somme per tutti i ricorrenti; tuttavia, dopo un'istruttoria disposta dal TAR, è emerso che l'accredito era effettivamente intervenuto soltanto per uno dei ricorrenti, mentre per gli altri tre il Ministero si era limitato a dichiarare, il 7 maggio 2026, di aver messo in esecuzione le relative posizioni, senza che le somme fossero state accreditate. I ricorrenti hanno quindi confermato la mancata esecuzione per tali posizioni. Il ricorso chiedeva l'ordine di esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al ricorrente per il quale, nelle more, era stato effettuato l'accredito dell'importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Per gli altri tre ricorrenti ha accolto il ricorso, ritenendo persistente l'inadempimento del Ministero. La sentenza del Tribunale di Bergamo risultava passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, era ampiamente decorso. Erano quindi soddisfatte le condizioni per l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione competente; il commissario dovrà provvedere anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione anche per la posizione definita con cessazione della materia del contendere, poiché l'adempimento era intervenuto dopo la notificazione del ricorso.
Norme richiamate
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa l'adozione di ordini esecutivi e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo opera quale termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali; decorso tale termine senza adempimento, è esperibile l'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 2, l. 31 dicembre 1996, n. 669
Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione all'obbligo pecuniario.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, abbia efficacia esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La mera trasmissione interna del titolo, la dichiarazione di aver avviato o messo in esecuzione una posizione e gli adempimenti preparatori non equivalgono alla completa esecuzione di una sentenza che impone il pagamento di somme: l'obbligo resta ineseguito sino all'effettivo accredito dovuto.
- Se l'amministrazione adempie integralmente dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, limitatamente a quella posizione può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; l'adempimento successivo alla notifica del ricorso può comunque giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- L'eventuale incapienza dei capitoli di bilancio non giustifica il mancato adempimento di un obbligo pecuniario risultante da un titolo esecutivo, potendo l'amministrazione ricorrere all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
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