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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12913/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza e PVC, l'Ufficio notificava alla società e ai soci tre avvisi di accertamento per gli anni 2011, 2012 e 2013, recuperando IVA indebitamente detratta e chiedendo il riversamento dell'imposta. Secondo l'Amministrazione, la contribuente aveva partecipato a una frode IVA mediante fatture soggettivamente inesistenti emesse da società ritenute "cartiere". In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto. In appello, la Corte tributaria regionale aveva invece accolto la domanda, ritenendo non dimostrata, neppure per presunzioni, la consapevolezza o conoscibilità da parte della società del meccanismo fraudolento e annullando gli avvisi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva errato nel riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti: l'Ufficio aveva provato la fittizietà dei fornitori e fornito indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza del cessionario, sicché spettava alla contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione della diligenza massima esigibile. La Corte d'appello, secondo la ricorrente, aveva trascurato elementi sintomatici come i rapporti con soggetti formalmente non legati alle società fornitrici, la successione di fornitori, e il mancato utilizzo del plafond IVA, reputando invece decisive circostanze non idonee a escludere la partecipazione alla frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse correttamente applicato i principi in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, perché aveva svalutato o omesso di esaminare indizi rilevanti offerti dall'Ufficio e aveva impostato la decisione solo sull'insussistenza dell'elemento psicologico, senza verificare la diligenza esigibile dal cessionario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA, che può essere negato se l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova: in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza/conoscibilità della frode da parte del cessionario; poi incombe al contribuente la prova contraria della propria diligenza e buona fede.

  • art. 2727 c.c.

    consente il ricorso alle presunzioni per dimostrare, sulla base di elementi oggettivi e specifici, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la prova della conoscibilità della frode può essere fornita anche in via presuntiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    menzionato per le assoluzioni penali intervenute, prive tuttavia di efficacia di giudicato nel giudizio tributario nella specie esaminata.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato per escluderne l'applicazione, poiché il giudicato penale tributariamente rilevante opera solo nei casi di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1973

    richiamato a sostegno della possibilità per l'Amministrazione di provare la frode IVA anche mediante presunzioni e indizi.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta detrazioni IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, con elementi oggettivi e specifici anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode IVA.
  • Una volta assolto tale onere istruttorio dall'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato, per non essere coinvolto nella frode, la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Ai fini della detrazione IVA non è decisiva la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né la mancanza di un vantaggio economico dalla rivendita; occorre valutare il complesso degli indizi che potevano mettere sull'avviso un imprenditore medio e diligente.
  • Il giudice di merito deve esaminare in modo completo tutti gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio e non può fondare l'accoglimento del ricorso solo sull'insussistenza di un intento fraudolento, senza verificare la diligenza concretamente esigibile dal cessionario.
  • Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti la valutazione della buona fede del contribuente va ancorata alla concreta vicenda e alle informazioni ragionevolmente acquisibili in base alla normale diligenza, senza pretendere dall'acquirente poteri investigativi propri dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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