Cassazione Civile, Ordinanza n. 00692/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento del residuo di due mutui, uno fondiario e uno chirografario, concessi a una società debitrice principale e assistiti da fideiussioni rilasciate da quattro garanti. Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto deducendo, tra l'altro, questioni sulla validità delle fideiussioni e sulla disciplina consumeristica. In appello la sentenza sfavorevole è stata confermata. Nel ricorso per cassazione i garanti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali sulla prova, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto abbandonate le istanze istruttorie non reiterate in modo adeguato, senza valutare la loro effettiva riproposizione e senza motivare sulla loro inconcludenza; 2) violazione delle norme civilistiche invocate per la nullità delle fideiussioni e omesso esame di fatti decisivi; 3) errata applicazione della disciplina consumeristica e della direttiva 93/13/CEE, per mancata verifica della qualità di consumatori dei fideiussori e dell'eventuale abusività delle clausole della fideiussione, precisando che la qualifica andava riferita al contratto di fideiussione e non a quello di mutuo; 4) violazione di altra norma richiamata dai ricorrenti e omesso esame di fatto decisivo, sempre in tema di nullità delle fideiussioni. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato il principio per cui le prove non ammesse devono essere specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, ma ha anche precisato che il giudice di merito deve verificare, in base agli atti e alla condotta processuale complessiva, se vi sia stata una volontà inequivoca di insistere nelle richieste istruttorie. Nel caso concreto i ricorrenti avevano documentato di aver insistito nelle istanze istruttorie, per dimostrare sia la qualità di casalinghe di due fideiussori sia l'esistenza di rapporti con un consorzio fidi della società debitrice; pertanto la presunzione di abbandono non poteva operare senza un adeguato esame di merito. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione non ha definito nel merito la validità delle fideiussioni o delle eccezioni consumeristiche, perché ha ritenuto necessaria una nuova valutazione da parte del giudice di rinvio sulla questione istruttoria e sulla complessiva condotta processuale delle parti.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi nel ricorso per cassazione.
invocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e delle istanze istruttorie.
la Corte ribadisce che le istanze istruttorie non accolte devono essere specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, altrimenti si presumono rinunciate, salvo diversa ricostruzione della volontà processuale dalla complessiva condotta di parte.
richiamato nel coordinamento con le regole sulla riproposizione delle istanze e sulla tacita rinuncia.
richiamato nel coordinamento con le regole sulla riproposizione delle istanze e sulla tacita rinuncia.
richiamato nel coordinamento con le regole sulla riproposizione delle istanze e sulla tacita rinuncia.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
la Corte afferma che il principio della necessaria riproposizione delle istanze istruttorie non contrasta con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato per escludere che la disciplina processuale interpretata dalla giurisprudenza comprima indebitamente i diritti fondamentali.
art. 2 Trattato di Lisbona
citato nel medesimo coordinamento sistematico, per escludere incompatibilità della regola processuale con il diritto UE.
art. 6 Trattato di Lisbona
citato nel medesimo coordinamento sistematico, per escludere incompatibilità della regola processuale con il diritto UE.
art. 24 Cost.
richiamato per escludere violazione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato per escludere violazione del giusto processo.
invocato dai ricorrenti a sostegno dell'eccezione di nullità delle fideiussioni.
invocato dai ricorrenti a sostegno dell'eccezione di nullità delle fideiussioni.
invocato dai ricorrenti a sostegno dell'eccezione di nullità delle fideiussioni.
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze sulla fideiussione.
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze sulla fideiussione.
richiamato nei motivi relativi alla fideiussione e alle clausole contestate.
invocato dai ricorrenti a sostegno della nullità o inefficacia delle fideiussioni.
invocato dai ricorrenti a sostegno della nullità o inefficacia delle fideiussioni.
art. 1, paragrafo 1, Direttiva 93/13/CEE
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità della disciplina sulle clausole abusive.
art. 2, lettera b), Direttiva 93/13/CEE
richiamato dai ricorrenti per sostenere la qualifica di consumatori dei garanti.
richiamato dai ricorrenti in tema di nozione di consumatore e disciplina delle clausole abusive.
richiamato dai ricorrenti per la disciplina delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore.
richiamato dai ricorrenti per la verifica dell'abusività delle clausole.
richiamato nel quarto motivo quale base normativa della censura di nullità delle fideiussioni.
norma processuale che ha regolato la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
Massime di principio
- Le istanze istruttorie non accolte devono essere specificamente reiterate al momento della precisazione delle conclusioni; in difetto, si presume la rinuncia tacita e la questione non può essere riproposta in cassazione.
- La presunzione di abbandono delle prove non è automatica e può essere superata dal giudice di merito quando dagli atti, dalle conclusioni e dalla condotta processuale emerga in modo inequivoco la volontà della parte di insistere sulle richieste istruttorie.
- Nel valutare l'asserita rinuncia alle prove, il giudice deve compiere un apprezzamento complessivo e coerente della linea difensiva seguita nel processo, senza arrestarsi a un rilievo meramente formale sulla mancata ripetizione testuale dell'istanza.
- Quando viene accolto un motivo processuale che incide sulla corretta gestione delle prove, gli ulteriori motivi che presuppongono la definizione del merito restano assorbiti e il giudizio va rinviato al giudice di merito per un nuovo esame.
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