Sentenza del 13/08/2018 n. 347 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA/altro - Costi fatture operazioni inesistenti - Recupero a tassazione - Modalità notifiche - Soggetti irreperibili - Mancato rispetto - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano dodici avvisi di accertamento relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, emessi per il recupero a tassazione di costi relativi a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti, con conseguente rideterminazione dei redditi societari e attribuzione ai soci di maggiori redditi di capitale. Contestavano inoltre la propria qualità di amministratori di fatto, la fondatezza delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione finanziaria e, soprattutto, la validità delle notifiche degli avvisi alle società, eseguite nei confronti di soggetti irreperibili o di un presunto amministratore di fatto. Venivano dedotti anche difetto di motivazione, mancata allegazione degli atti presupposti e violazione delle garanzie procedimentali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha dichiarato nulle le notifiche e, di conseguenza, gli avvisi emessi nei confronti di una delle società, poiché la relata non documentava adeguati tentativi presso la sede legale, ricerche relative a un eventuale cambio di indirizzo nello stesso Comune, né ricerche anagrafiche sulla reperibilità del legale rappresentante. La notifica effettuata al presunto amministratore di fatto non ha sanato il vizio, non essendo tale qualifica accertata e non spettando all'amministratore di fatto la rappresentanza legale della società. Sono invece state ritenute regolari ed efficaci le notifiche delle altre due società, per le quali risultavano documentati i tentativi presso la sede e presso i legali rappresentanti, seguiti dal deposito presso la casa comunale. Gli avvisi relativi a tali società sono quindi divenuti definitivi per mancata impugnazione da parte dei legali rappresentanti. Quanto alle persone fisiche, sono stati annullati gli accertamenti derivati dalla società la cui notifica è stata dichiarata nulla; sono stati inoltre annullati gli avvisi relativi agli anni 2012 e 2013 e, per il 2011, le pretese riferite a società nelle quali i contribuenti non erano soci. È stata confermata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili per la società a ristretta base sociale limitatamente al periodo in cui i contribuenti rivestivano effettivamente la qualità di soci. La sola qualità di amministratore di fatto non è stata ritenuta sufficiente per presumere anche la qualità di socio occulto o attribuire utili. Spese compensate.
Norme richiamate
La notificazione alle persone giuridiche deve essere tentata presso la sede legale e, in caso di mancato perfezionamento, nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente, secondo le modalità previste dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
La notifica a una società segue una sequenza graduata: prima la sede legale, poi il legale rappresentante indicato nell'atto o risultante dai dati pubblici, e solo successivamente le forme previste per l'irreperibilità.
Artt. 138, 139, 140 e 143 c.p.c.
Le modalità ordinarie e quelle eccezionali di notificazione devono essere applicate nel corretto ordine, documentando le ricerche necessarie prima di ricorrere alla procedura per destinatari irreperibili.
Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
La notificazione mediante deposito presso la casa comunale e affissione dell'avviso all'albo pretorio è utilizzabile quando il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto, dopo le necessarie ricerche.
La procedura per irreperibilità assoluta è eccezionale e non può fondarsi sulla sola attestazione generica di irreperibilità: la relata deve indicare o dagli atti devono emergere le ricerche svolte per escludere un semplice cambio di indirizzo nello stesso Comune.
È richiamato dai contribuenti in relazione all'obbligo di motivazione e all'indicazione degli atti presupposti; la decisione, tuttavia, fonda l'esito principalmente sulla nullità delle notifiche.
È stato invocato per denunciare violazioni delle garanzie del contribuente durante l'attività ispettiva, ma non costituisce il fondamento principale dell'accoglimento.
Principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa
La ristrettezza della base sociale consente di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salva la prova contraria che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti.
La presunzione opera solo nei confronti di chi era effettivamente socio nel periodo rilevante. Non si estende automaticamente a chi sia qualificato soltanto come amministratore di fatto né a chi abbia cessato di essere socio prima che l'utile giuridicamente venga a esistenza.
Massime di principio
- Per notificare un atto tributario a una società occorre rispettare una sequenza procedimentale: tentativo presso la sede legale, verifica del legale rappresentante e solo dopo ricorso alle modalità per l'irreperibilità.
- La notifica per irreperibilità assoluta richiede ricerche effettive e documentate; una relata generica, che non indichi i tentativi svolti e non escluda un mero trasferimento nello stesso Comune, può determinare la nullità della notifica e dell'atto.
- La consegna dell'atto a un presunto amministratore di fatto non sostituisce automaticamente la notifica al legale rappresentante risultante dai registri pubblici, soprattutto se la qualifica è contestata e non è stata giudizialmente accertata.
- La nullità della notifica dell'avviso societario può travolgere gli accertamenti personali dei soci fondati esclusivamente sul reddito attribuito a quella società.
- Nelle società a ristretta base partecipativa la distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta, ma il contribuente può dimostrare che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti.
- La presunzione di distribuzione richiede l'effettiva qualità di socio nel momento giuridicamente rilevante; la mera partecipazione durante una parte dell'esercizio o la sola carica di amministratore di fatto non bastano automaticamente.
- Gli avvisi societari regolarmente notificati e non impugnati dal legale rappresentante diventano definitivi; il socio o l'amministratore di fatto non può normalmente rimettere in discussione incidentalmente tali atti se non ne ha la necessaria legittimazione.
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