Sentenza del 13/08/2018 n. 183 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Equitalia Nord Spa - Avvisi di iscrizione ipotecaria per debiti d'imposta definitivi - Requisiti di Fondatezza e legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato gli avvisi di iscrizione ipotecaria relativi a debiti d'imposta definitivamente accertati e risultanti da tre cartelle esattoriali regolarmente notificate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Ha dedotto vizi della procedura di notificazione, l'inesistenza o il difetto dei poteri di firma del funzionario, l'omessa motivazione dell'atto, la carenza di prova del credito, la violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e l'improcedibilità dell'azione esecutiva per asserita violazione dell'art. 170 cod. civ. È stata inoltre chiesta la sospensione cautelare degli atti, ma tale richiesta è stata rigettata.
La decisione
I ricorsi riuniti sono stati rigettati. Il giudice ha ritenuto legittimi e fondati gli avvisi di iscrizione ipotecaria, affermando che la loro notificazione poteva essere eseguita direttamente al contribuente tramite raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Ha inoltre rilevato che l'art. 50 del medesimo decreto impedisce l'avvio dell'espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella senza una nuova intimazione, ma non rende illegittima, di per sé, l'iscrizione ipotecaria. È stata provata la sussistenza dei poteri di firma del funzionario e il contribuente è stato posto in condizione di individuare gli atti cui l'avviso si riferiva. Il richiamo all'art. 170 cod. civ. è stato considerato non pertinente.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita direttamente al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica diretta tramite raccomandata A/R è stata ritenuta valida, purché la cartella risulti effettivamente ricevuta dal destinatario.
Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un'intimazione ad adempiere.
La norma riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata e non esclude automaticamente la possibilità di iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Art. 170 del codice civile
Il richiamo alla norma è stato ritenuto non pertinente rispetto alla controversia e non idoneo a impedire l'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- Quando le cartelle esattoriali risultano regolarmente notificate e i debiti sono definitivi, l'iscrizione ipotecaria può essere ritenuta legittima salvo specifici vizi dell'atto o della procedura.
- La notifica della cartella mediante raccomandata A/R può essere valida anche se effettuata direttamente dall'agente della riscossione, quando sia comprovata la ricezione da parte del contribuente.
- L'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 richiede una nuova intimazione solo per iniziare l'espropriazione dopo il decorso di un anno dalla notifica della cartella; la sua violazione non comporta necessariamente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
- Le contestazioni sui poteri di firma devono essere specifiche e superano il vaglio giudiziale solo se il contribuente dimostra concretamente l'assenza di delega o competenza del sottoscrittore.
- Un avviso di iscrizione ipotecaria è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di individuare le cartelle e i debiti cui si riferisce, anche mediante il richiamo ad atti precedenti già notificati.
- Il richiamo a norme estranee alla disciplina della riscossione o non pertinenti alla fattispecie non è sufficiente a impedire l'iscrizione ipotecaria.
- In presenza di debiti definitivi, cartelle ricevute e adeguata identificazione dei crediti, il contribuente deve fornire prove concrete di vizi di notifica, prescrizione, pagamento, incompetenza o carenza motivazionale per ottenere l'annullamento dell'atto.
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