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Sentenza

Sentenza del 13/08/2018 n. 350 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Operazioni ritenute inesistenti - Costi - Lavoratore unico - Mancanza materiale di tempo - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società costi e detrazioni IVA relativi a operazioni ritenute inesistenti. In particolare, erano stati recuperati costi per 10.680 euro, oltre IVA, ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, nonché IVA detratta per 36.760,23 euro, di cui 34.572,73 euro riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti. La società sosteneva l'illegittimità degli avvisi per mancato rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni e mancato rispetto del termine di sessanta giorni, contestava l'uso di presunzioni per dimostrare l'inesistenza delle operazioni e affermava la propria buona fede rispetto alle prestazioni eventualmente eseguite da soggetti diversi dai fatturanti. Quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Agenzia si era basata soprattutto sull'impossibilità materiale, per l'unico lavoratore della ditta fornitrice, di svolgere tutte le lavorazioni fatturate, considerando il volume complessivo dell'attività annuale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione relativa alla mancata redazione del processo verbale, ritenendo che l'accertamento fosse documentale e svolto a tavolino, non soggetto all'obbligo di preventiva consegna del verbale e del termine dilatorio di sessanta giorni; ha inoltre rilevato che il contraddittorio con il contribuente si era comunque svolto. Nel merito, ha confermato la ripresa relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo gravi, precise e concordanti gli elementi raccolti: assenza di dipendenti e di beni strumentali, commistione tra le imprese, modalità informali di conferimento degli incarichi, dichiarazioni rese e ricorso a subappalti. Ha ritenuto inoltre che tali elementi consentissero di presumere anche la mancanza di buona fede della società committente, sulla quale gravava l'onere di dimostrare di non sapere che le prestazioni fossero eseguite da soggetti diversi dai fatturanti. L'appello è stato invece accolto parzialmente con riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti: il solo calcolo dell'insufficienza del tempo lavorabile da parte dell'unico artigiano, senza ulteriori riscontri, non dimostrava che proprio le prestazioni fatturate alla società fossero fittizie. Gli avvisi sono stati quindi annullati limitatamente ai costi di 10.680 euro, oltre IVA. Le spese sono state parzialmente compensate e la società è stata condannata a rimborsare 3.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni difensive dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni

    La garanzia del termine dilatorio e della preventiva redazione del processo verbale opera, secondo la giurisprudenza richiamata, principalmente per gli accertamenti svolti presso la sede o gli uffici del contribuente, non per gli accertamenti documentali eseguiti a tavolino.

  • Art. 116 TUIR

    opzione per la trasparenza fiscale

    I redditi della società partecipata sono imputati per trasparenza ai soci, con conseguente emissione di avvisi di accertamento anche nei loro confronti per i redditi da partecipazione.

  • Cassazione, sentenza n. 8246/2018

    È richiamata a sostegno del principio secondo cui il processo verbale e il termine di sessanta giorni non sono necessariamente richiesti negli accertamenti documentali svolti a tavolino.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015

    È richiamata per distinguere gli accertamenti presso i locali del contribuente dagli accertamenti documentali svolti negli uffici dell'Amministrazione.

  • Cassazione, sentenza n. 30148/2017

    È richiamata per il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'assenza di buona fede del committente può essere dimostrata anche tramite presunzioni.

  • Cassazione, sentenza n. 6229/2013

    È richiamata a sostegno dell'onere del contribuente di dimostrare la propria inconsapevolezza quando l'Amministrazione fornisca elementi presuntivi idonei a evidenziare che il prestatore effettivo era diverso dal soggetto fatturante.

Massime di principio

  • La mera sproporzione tra il volume delle fatture emesse e il tempo teoricamente disponibile al lavoratore non dimostra, da sola, l'inesistenza oggettiva delle prestazioni: occorrono ulteriori elementi concreti che colleghino la falsità proprio alle fatture contestate.
  • Per contestare operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può utilizzare un insieme di presunzioni concordanti, quali assenza di personale, mancanza di beni strumentali, strutture inidonee, subappalti non dichiarati e rapporti commerciali anomali.
  • Quando emergono elementi oggettivi che rendono il fornitore apparentemente incapace di eseguire le prestazioni, il contribuente deve dimostrare di avere agito in buona fede e di non poter ragionevolmente conoscere l'interposizione di altri soggetti.
  • La buona fede del committente non è automaticamente riconosciuta: per commesse rilevanti è richiesta una diligenza ordinaria nella verifica dell'effettiva organizzazione del fornitore.
  • Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda principalmente gli accertamenti derivanti da verifiche presso i locali del contribuente; negli accertamenti documentali a tavolino, l'assenza del processo verbale non comporta normalmente la nullità dell'avviso.
  • Un contraddittorio effettivamente svolto prima dell'emissione dell'avviso può contribuire a escludere che siano state compromesse le garanzie difensive del contribuente.

Testo integrale

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