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Sentenza

Sentenza del 13/08/2018 n. 3614 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irpef - Riscossione - Termine di prescrizione - Decennale - Sanzioni - Termine di prescrizione - Quinquennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente sosteneva che a tutte le somme, comprese imposte, interessi e sanzioni, dovesse applicarsi il termine quinquennale previsto per le sanzioni tributarie dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997. Equitalia sosteneva invece l'applicazione del termine ordinario decennale per il credito IRPEF, ai sensi dell'art. 2946 c.c., evidenziando inoltre che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica, il 19/06/2006, di un preavviso di fermo amministrativo. La Commissione ha inoltre rilevato che cinque cartelle riguardavano contributi INPS, soggetti al termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995.

La decisione

Gli appelli di entrambe le parti sono stati parzialmente accolti. Per l'IRPEF, il termine di prescrizione delle imposte e dei relativi interessi è stato ritenuto decennale, non essendo prevista una diversa prescrizione più breve; la cartella del 17/10/2003 è quindi risultata ancora riscuotibile, poiché il termine era stato interrotto dal preavviso di fermo amministrativo. Sono state invece dichiarate prescritte le sanzioni per omesso o ritardato versamento dell'IRPEF, soggette al termine quinquennale. Sono state inoltre dichiarate prescritte le somme relative ai contributi INPS, per decorso del termine quinquennale. La decisione ha confermato la validità e riscuotibilità di tre titoli, con esclusione degli importi sanzionatori, e ha annullato gli altri per prescrizione. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • Art. 2946 del codice civile

    La prescrizione ordinaria è di dieci anni.

    Si applica ai crediti IRPEF relativi all'imposta e agli interessi, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine diverso e più breve.

  • Art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Prevede il termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni amministrative tributarie; tale termine è stato applicato alle sanzioni per omesso o ritardato versamento dell'IRPEF indicate nelle cartelle derivanti da liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973.

  • Art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi; le sanzioni inserite nelle cartelle emesse a seguito di tale procedura restano soggette alla prescrizione quinquennale.

  • Art. 3, comma 9, legge 335/1995

    Stabilisce il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali INPS, applicato dalla Commissione alle cartelle relative a tali crediti.

  • Art. 2953 del codice civile

    La conversione del termine breve in quello decennale richiede un giudicato; in assenza di actio iudicati, il termine quinquennale dei contributi INPS non può essere convertito in decennale.

  • Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 2339/2016

    Richiamata per affermare che il termine breve di prescrizione dei contributi previdenziali non si converte in decennale in assenza di una sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Per i crediti IRPEF relativi all'imposta e agli interessi, in assenza di una norma speciale, il termine ordinario di prescrizione è decennale.
  • Le sanzioni tributarie per omesso o ritardato versamento seguono autonomamente il termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997 e devono essere scorporate dall'importo ancora riscuotibile.
  • I contributi previdenziali INPS sono normalmente soggetti al termine quinquennale di prescrizione; il termine non diventa decennale senza un giudicato definitivo.
  • Un atto idoneo a costituire in mora o a interrompere la prescrizione, come un preavviso di fermo amministrativo validamente notificato, può far decorrere un nuovo termine.
  • La prescrizione va verificata separatamente per ciascuna componente del debito e per ciascuna cartella, considerando notifiche, atti interruttivi e natura del credito.
  • La distinzione tra prescrizione del credito e decadenza dell'amministrazione è essenziale: i termini di decadenza dell'accertamento non determinano automaticamente il termine di prescrizione della riscossione.

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