Sentenza del 17/08/2018 n. 491 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato l'imposta di registro applicata alla cessione della totalità delle quote della B s.r.l. La cessione era stata inizialmente assoggettata a imposta fissa, ma l'Ufficio ha applicato l'imposta proporzionale del 3%, qualificando unitariamente l'operazione come cessione di azienda. L'operazione consisteva nel conferimento, da parte della A s.r.l., di un ramo aziendale nella neo-costituita B s.r.l. e, circa un mese dopo, nella cessione alla B S.p.A. dell'intero capitale della B s.r.l. La ricorrente ha dedotto la violazione e l'errata interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo anche l'applicabilità della novella introdotta dalla legge n. 205/2017.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto legittima la qualificazione dell'operazione come cessione di azienda, valorizzando il collegamento funzionale e cronologico tra il conferimento del ramo aziendale e la successiva cessione totalitaria delle quote. Secondo la disciplina previgente dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, l'imposta doveva essere determinata in base alla natura intrinseca, alla causa concreta e agli effetti giuridici oggettivamente prodotti dall'operazione, anche prescindendo dalla forma negoziale utilizzata e dagli atti considerati isolatamente. Non era necessario dimostrare un intento elusivo o l'assenza di valide ragioni economiche. La modifica dell'art. 20 introdotta dalla legge n. 205/2017 è stata ritenuta innovativa e non retroattiva, poiché sia gli atti sia l'avviso di liquidazione erano anteriori al 1° gennaio 2018. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. n. 131/1986, nel testo previgente alla legge n. 205/2017
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente
La norma consente di qualificare l'atto secondo la sua natura intrinseca, la causa concreta e gli effetti giuridici oggettivamente prodotti, considerando anche il collegamento tra più atti. La forma apparente e la frammentazione contrattuale non impediscono di assoggettare l'operazione alla tassazione corrispondente al risultato economico-giuridico unitario realizzato.
Art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, legge n. 205/2017
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati
La novella limita la riqualificazione fondata su elementi extratestuali e su atti collegati, ma ha natura innovativa e non interpretativa. Pertanto non si applica retroattivamente agli atti e agli avvisi emessi prima della sua entrata in vigore.
Art. 10-bis legge n. 212/2000
Disciplina l'abuso del diritto e l'elusione fiscale. Dopo la novella dell'art. 20, il collegamento tra negozi può assumere rilievo, in presenza dei relativi presupposti, nell'ambito dell'abuso del diritto e non della mera qualificazione dell'atto ai sensi dell'art. 20.
Art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
Consente all'Amministrazione finanziaria di contestare l'abuso del diritto secondo la disciplina dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Art. 1322 c.c.
Riconosce l'autonomia contrattuale, ma la scelta delle forme negoziali non impedisce, ai fini fiscali, la qualificazione dell'operazione secondo la sua causa concreta e il risultato unitario perseguito.
Art. 1362, comma 2, c.c.
Nell'interpretazione del contratto possono essere valutati anche il comportamento complessivo delle parti e le circostanze dell'operazione, elementi rilevanti per individuare la causa reale.
Artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale
Esprimono il principio generale di irretroattività della legge, salvo diversa previsione. Tale principio ha contribuito a escludere l'applicazione retroattiva della novella dell'art. 20.
Art. 23 Cost.
La qualificazione dell'operazione secondo la causa effettiva, prevista dall'art. 20, non viola la riserva di legge in materia tributaria, trattandosi di attività interpretativa e qualificatoria.
Art. 41 Cost.
La riqualificazione fiscale non è stata ritenuta lesiva della libertà di iniziativa economica privata, poiché non incide sulla validità civilistica del negozio ma determina soltanto il corretto trattamento tributario.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti alla disciplina previgente dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, l'Amministrazione può considerare più negozi collegati come un'unica operazione quando risultino funzionalmente e cronologicamente coordinati e diretti a realizzare un risultato unitario.
- La cessione totalitaria delle quote di una società, preceduta dal conferimento di un'azienda o di un ramo aziendale nella stessa società, può essere riqualificata fiscalmente come cessione d'azienda se le operazioni producono sostanzialmente il trasferimento del controllo e della disponibilità dell'azienda.
- Nel regime previgente non è necessario provare un intento elusivo, l'assenza di valide ragioni economiche o la simulazione del negozio: è sufficiente dimostrare, sulla base degli atti e del loro collegamento, la diversa natura dell'operazione complessivamente realizzata.
- La forma contrattuale scelta dalle parti non determina necessariamente il trattamento fiscale: prevalgono la causa concreta, la natura intrinseca e gli effetti giuridici oggettivi dell'operazione.
- La novella dell'art. 20 introdotta dalla legge n. 205/2017 non opera retroattivamente per atti e avvisi anteriori al 1° gennaio 2018. Per le operazioni successive, l'eventuale contestazione del collegamento tra negozi deve essere valutata nel rispetto dei limiti del nuovo art. 20 e, se ricorrono i presupposti, della disciplina dell'abuso del diritto.
- La distinzione tra cessione di quote e cessione d'azienda deve essere valutata caso per caso, considerando la sequenza temporale, il contenuto degli atti, l'identità dei soggetti coinvolti, il trasferimento sostanziale del controllo dell'azienda e l'obiettivo economico unitario.
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