Sentenza del 10/08/2018 n. 1518 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Rapporto con pignoramento immobiliare - Modifiche apportate dal D.L. 69/2013 (c.d. "decreto del fare") - Doppio binario - Limite legale del pignoramento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 10 giugno 2013, relativa a debiti tributari e ad altre somme risultanti da più cartelle di pagamento, contestando principalmente l'iscrizione ipotecaria per un debito inferiore alla soglia di 120.000 euro prevista per il pignoramento immobiliare dall'art. 76 del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.L. 69/2013. Ha inoltre dedotto l'omessa o invalida notifica delle cartelle presupposte, il difetto di motivazione, l'omessa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973, la mancanza di sottoscrizione e l'assenza di prova dell'aggio esattoriale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile all'ipoteca lo stesso limite di 120.000 euro previsto per il pignoramento. Ha stabilito che, dopo il D.L. 69/2013, esiste un doppio binario: l'ipoteca esattoriale può essere iscritta per debiti tributari pari o superiori a 20.000 euro anche quando non ricorrono ancora le condizioni per il pignoramento immobiliare, soggetto alla soglia di 120.000 euro. Nel caso concreto, tuttavia, la Commissione ha rilevato profili di nullità nelle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per l'omessa affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, ma ha ritenuto che il contribuente avesse dedotto soltanto l'omessa notifica e non la nullità delle notifiche; pertanto tale vizio non è stato accolto nei termini prospettati. Le ulteriori doglianze sono state respinte: la comunicazione era sufficientemente motivata, non era necessaria l'intimazione ex art. 50, comma 2, non era previsto uno specifico obbligo di sottoscrizione e l'aggio aveva fonte legale. Il ricorso originario è stato quindi respinto e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 76 D.P.R. 602/1973
"Nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro"
La norma disciplina il pignoramento immobiliare esattoriale e fissa, salvo il divieto assoluto relativo alla prima casa avente i requisiti previsti, la soglia di 120.000 euro per l'avvio dell'espropriazione.
Art. 77 D.P.R. 602/1973
"L'agente della riscossione [...] può iscrivere la garanzia ipotecaria [...] anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito [...] non sia inferiore complessivamente a ventimila euro"
L'ipoteca esattoriale ha presupposti autonomi rispetto al pignoramento: può essere iscritta per debiti tributari di almeno 20.000 euro anche se il debito non raggiunge la soglia necessaria per l'espropriazione immobiliare.
Art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973
L'intimazione preventiva è necessaria per l'inizio dell'espropriazione forzata quando sia decorso oltre un anno dalla notifica della cartella, ma non è richiesta per la sola iscrizione ipotecaria, che costituisce misura cautelare e non atto esecutivo.
Art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica richiede il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata informativa; l'omissione di uno di tali adempimenti determina la nullità della notifica.
Art. 17 D.Lgs. 112/1999
Gli oneri di riscossione e di esecuzione, comunemente indicati come aggio, derivano direttamente dalla legge e non devono essere necessariamente ulteriormente dimostrati o dettagliati nella comunicazione preventiva.
Art. 52 D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013
Il cosiddetto Decreto del Fare ha innalzato la soglia per il pignoramento immobiliare a 120.000 euro e ha chiarito che l'ipoteca può essere iscritta anche prima che siano maturate le condizioni per l'espropriazione.
Cass., Sezioni Unite, n. 19667/2014
L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 è una misura cautelare o alternativa all'esecuzione forzata e non richiede la preventiva notifica dell'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2.
Cass., Sezioni Unite, n. 4077/2010 e n. 5771/2012
Le precedenti pronunce avevano affermato che ipoteca e pignoramento fossero soggetti agli stessi limiti. La Commissione ritiene tale orientamento superato, per il futuro, dalla modifica normativa introdotta dal D.L. 69/2013.
Massime di principio
- Dopo il D.L. 69/2013, la soglia di 120.000 euro riguarda il pignoramento immobiliare e non impedisce, da sola, l'iscrizione di un'ipoteca esattoriale.
- L'ipoteca può essere iscritta quando il debito tributario raggiunge almeno 20.000 euro, anche se non è ancora possibile procedere al pignoramento; le soglie operano quindi su piani distinti.
- Per il calcolo della soglia di 20.000 euro, secondo la decisione, rilevano i carichi tributari, mentre non concorrono automaticamente crediti non tributari come multe stradali, contributi previdenziali o bollo auto.
- La comunicazione preventiva di ipoteca deve consentire di individuare cartelle, enti creditori, date di notifica e importi; non è necessariamente un atto impositivo soggetto agli stessi requisiti formali di un avviso di accertamento.
- L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, è richiesta per avviare l'espropriazione forzata in determinate circostanze, non per la sola iscrizione ipotecaria.
- Quando si contestano le notifiche delle cartelle presupposte, occorre indicare con precisione il vizio dedotto: la mera affermazione di omessa notifica non equivale necessariamente alla contestazione della nullità delle modalità notificatorie.
- In caso di irreperibilità relativa, la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede tutti gli adempimenti previsti, inclusa l'affissione dell'avviso alla porta e la raccomandata informativa; l'omissione di uno di essi può comportare la nullità.
- L'iscrizione ipotecaria non estingue né annulla il debito e può svolgere una funzione di garanzia e deterrenza anche quando il pignoramento non sia immediatamente praticabile.
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