Sentenza del 10/08/2018 n. 1522 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Regime enti di tipo associativo art. 148 TUIR - Requisiti art. 148 comma 8 TUIR - Effettiva vita associativa ed assembleare - Svolgimento attività senza fine di lucro - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per il 2011, sostenendo di avere diritto al regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 e dall'art. 148 TUIR. Ha inoltre contestato la riqualificazione di alcune prestazioni da pubblicità a sponsorizzazione e la presunta inesistenza, totale o parziale, delle relative operazioni. L'Ufficio ha rilevato l'inattendibilità del rendiconto economico-finanziario, l'assenza dei libri sociali, la genericità e mancata sottoscrizione delle ricevute relative a rimborsi e compensi, pagamenti a soggetti non soci, mancata tracciabilità del denaro contante, carenze nella dimostrazione della democraticità interna e dell'assenza di lucro, nonché elementi indicativi dell'inesistenza o della natura diversa delle operazioni pubblicitarie dichiarate.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la legittimità dell'avviso di accertamento. È stato ritenuto che il regime agevolato non spetti per il solo fatto di avere la forma di associazione sportiva dilettantistica, ma richieda l'effettivo rispetto delle clausole statutarie sulla vita associativa, la concreta democraticità dell'organizzazione, la corretta tenuta della documentazione contabile e l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. La contribuente non ha fornito prove sufficienti per superare gli elementi contestati dall'Ufficio. È stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 148 TUIR, d.P.R. n. 917/1986
Le agevolazioni si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti.
Il regime fiscale agevolato degli enti associativi richiede sia la previsione statutaria delle clausole obbligatorie sia la loro effettiva applicazione. Sono rilevanti, tra l'altro, il divieto di distribuzione diretta o indiretta degli utili, la democraticità interna, la sovranità dell'assemblea, la corretta ammissione degli associati e la redazione annuale del rendiconto.
Art. 148, comma 8, TUIR
Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili; obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; sovranità dell'assemblea e democraticità della vita associativa.
La violazione sostanziale o la mancata prova del rispetto di tali condizioni può comportare la perdita delle agevolazioni, anche quando lo statuto contenga formalmente le clausole richieste.
Art. 73, comma 1, TUIR
Gli enti associativi possono beneficiare della disciplina propria degli enti non commerciali solo se, in base alla natura e all'oggetto principale dell'attività effettivamente svolta, mantengono tale qualificazione fiscale.
Art. 55 TUIR
La qualificazione come ente non commerciale presuppone che l'ente non svolga principalmente un'attività commerciale produttiva di reddito d'impresa.
Art. 4 d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA, il trattamento riservato agli enti associativi agevolati presuppone la qualificazione dell'ente come non commerciale e il rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla normativa.
Art. 90, comma 18, legge n. 289/2002
Lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve prevedere l'assenza di fini di lucro, il divieto di distribuzione dei proventi, l'ordinamento democratico e l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari.
Le ASD devono rispettare specifici requisiti statutari e organizzativi, tra cui l'assenza di lucro, la democraticità interna, l'elettività delle cariche e la rendicontazione. Tali requisiti devono essere effettivi e documentabili.
Legge n. 398/1991
Il regime forfettario e le semplificazioni contabili e fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche spettano solo se sono rispettati i requisiti sostanziali e formali richiesti dalla normativa di settore.
Cassazione, Sez. V, sentenza n. 4872 dell'11 marzo 2015
Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa.
La mera previsione statutaria non è sufficiente se l'associazione non dimostra di avere concretamente rispettato le regole associative.
Cassazione, Sez. V, sentenza n. 16449 del 5 agosto 2016
L'esenzione d'imposta dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.
La qualifica formale di ASD o l'affiliazione a federazioni sportive e al CONI non provano, da sole, il diritto alle agevolazioni; occorre dimostrare l'effettiva assenza di lucro.
Cassazione, Sez. VI-V, ordinanza n. 23228 del 4 ottobre 2017
Chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione deve provare i presupposti che legittimano la richiesta.
L'onere della prova dei requisiti dell'agevolazione grava sul contribuente o sull'ente che la invoca. In caso di contestazione, non è sufficiente una documentazione generica o meramente formale.
Massime di principio
- La forma giuridica di associazione non lucrativa o ASD non garantisce automaticamente il regime fiscale agevolato: conta l'attività concretamente svolta e il suo effettivo carattere non commerciale o non lucrativo.
- Le clausole richieste dallo statuto devono essere applicate nella pratica. Assemblee, elezioni, ammissione dei soci, approvazione dei rendiconti e gestione dei libri sociali devono essere reali, regolari e documentabili.
- L'ente che invoca un'esenzione o un regime agevolato ha l'onere di provare tutti i requisiti, soprattutto quando l'Amministrazione finanziaria evidenzia anomalie contabili o organizzative.
- Rendiconti inattendibili, pagamenti in contanti non tracciati, ricevute generiche o prive di firma, pagamenti a non soci e assenza dei libri sociali possono giustificare il disconoscimento delle agevolazioni.
- Le operazioni di pubblicità e sponsorizzazione devono essere supportate da contratti specifici, fatture coerenti, prove dell'effettiva prestazione, materiali pubblicitari e documentazione dei relativi acquisti e pagamenti.
- Fotografie, locandine o la sola affiliazione sportiva possono costituire elementi indiziari, ma normalmente non sono sufficienti a dimostrare l'effettività delle operazioni e il possesso dei requisiti fiscali.
- La perdita del regime agevolato può derivare non da una singola irregolarità formale, ma dalla valutazione complessiva di più elementi che rendano inattendibile la gestione o non dimostrino la vita associativa e l'assenza di lucro.
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