Cassazione Civile, Ordinanza n. 06528/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato due atti di intimazione di pagamento davanti al giudice tributario, ottenendone l’annullamento; il concessionario della riscossione aveva poi proposto appello, respinto dalla commissione tributaria regionale. In sede di legittimità, il concessionario ha dedotto sei motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 31 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il proprio difensore non fosse stato messo in grado di partecipare all’udienza di trattazione del merito, nonostante la partecipazione all’udienza cautelare; (2) reiterazione della questione di giurisdizione, perché uno degli atti riguardava contributi previdenziali della Cassa Nazionale Geometri; (3) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, in relazione all’affermazione di invalidità delle notifiche delle cartelle presupposte; (4) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, poiché le cartelle sarebbero state notificate regolarmente a mezzo posta direttamente dal concessionario; (5) violazione dell’art. 7 l. 212/2000, perché il richiamo alle cartelle sarebbe sufficiente a motivare gli atti esattivi; (6) violazione degli artt. 25 e 50 d.P.R. 602/1973 in tema di sottoscrizione degli atti. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, ha dichiarato la nullità del giudizio e ha rimesso le parti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, che dovrà riesaminare la controversia e potrà valutare anche la questione di giurisdizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio. La ragione decisiva è che nel processo tributario la mancata comunicazione alle parti costituite della data dell’udienza di trattazione del merito, nei modi e nei termini dell’art. 31 d.lgs. 546/1992, determina nullità della decisione; non vale come equivalente la partecipazione o la conoscenza dell’udienza cautelare, perché la fase cautelare è autonoma rispetto al merito. Poiché per le altre censure erano necessari accertamenti di fatto, la Corte ha disposto il rinvio al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La comunicazione della data di udienza alle parti costituite è presidio essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione comporta nullità della decisione. Non sono ammissibili equipollenti derivanti dalla partecipazione all’udienza cautelare, perché essa è autonoma rispetto al giudizio di merito.
art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’udienza cautelare è funzionalmente autonoma rispetto a quella di merito; se viene disposta la sospensione dell’atto impugnato, l’udienza di trattazione del merito deve essere fissata entro novanta giorni. La disciplina conferma la distinzione tra fase cautelare e fase di merito.
art. 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La comunicazione dell’udienza di merito consente alle parti di scegliere le modalità di trattazione, compresa la richiesta di discussione in pubblica udienza.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità della notificazione a mezzo posta delle cartelle esattoriali direttamente da parte del concessionario.
art. 7 l. 22 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente per affermare che il mero rinvio alle cartelle esattoriali può soddisfare l’obbligo di motivazione dell’atto esattivo.
artt. 25 e 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamati dal ricorrente per contestare la statuizione d’appello sulla validità degli atti in relazione alla loro sottoscrizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’omessa comunicazione alle parti costituite della data dell’udienza di trattazione del merito, nei termini previsti dall’art. 31 d.lgs. 546/1992, integra una nullità della decisione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- La conoscenza o partecipazione all’udienza cautelare non equivale alla comunicazione dell’udienza di merito, perché la fase cautelare e quella di merito sono autonomamente disciplinate e perseguono finalità diverse.
- La nullità derivante dall’omesso avviso dell’udienza di merito può essere fatta valere anche in cassazione; se la causa richiede accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, la Corte deve cassare con rinvio e non decidere nel merito.
- Le questioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle presupposte, alla motivazione dell’atto esattivo e alla sua sottoscrizione possono richiedere accertamenti fattuali incompatibili con una decisione immediata nel giudizio di legittimità.
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