Cassazione Civile, Ordinanza n. 03972/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di occupazione sine titulo di un appartamento proposta dalla società proprietaria contro l'occupante, cui quest'ultima ha opposto domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto l'usucapione; in appello, invece, la decisione è stata riformata con accertamento dell'illegittima occupazione dell'appartamento e della cantina e ordine di rilascio, mentre la domanda di usucapione è stata respinta per difetto di prova del momento iniziale del possesso utile, ritenuto non dimostrato sin dal settembre-ottobre 1992. Con il ricorso per cassazione la parte occupante ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione della deposizione di un testimone che avrebbe collocato l'accesso all'immobile nell'agosto 1992; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova sulla decorrenza del possesso; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere la Corte d'appello considerato quelle dichiarazioni testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo tutti i motivi inammissibili o infondati. Ha affermato che non vi era violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché la censura riguardava in realtà il diverso apprezzamento delle prove; che non vi era violazione dell'art. 116 c.p.c., perché la doglianza si risolveva nella critica al prudente apprezzamento del giudice di merito; che non sussisteva violazione dell'art. 2697 c.c., poiché l'onere di provare il possesso ai fini dell'usucapione gravava correttamente sulla parte che la invocava; e che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile perché volto a contestare il mancato esame di singoli elementi istruttori e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non quando compie una valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o ha dichiarato di valutare discrezionalmente una prova legale; non quando si contesta il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
La norma è violata solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; nel caso di usucapione, la prova del possesso grava su chi la invoca.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Serve a censurare la violazione di legge sostanziale o processuale; non è utilizzabile per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per il semplice mancato esame di singoli elementi istruttori.
È richiamata per la definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati, improcedibili o inammissibili.
In caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta e di ricorso manifestamente infondato, può essere disposta una condanna ulteriore a favore della controparte e una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002
Sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso per cassazione è respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile, se dovuto.
Massime di principio
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere un nuovo esame del merito: il ricorso è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non copre l'omesso esame di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Nelle controversie di usucapione, la parte che invoca l'acquisto a titolo originario deve provare in modo rigoroso il possesso ad usucapionem e il relativo momento iniziale; la mancata prova di tale decorrenza comporta il rigetto della domanda.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito una diversa lettura delle testimonianze e della documentazione, salvo i limiti stretti dei vizi denunciabili in cassazione.
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