Cassazione Civile, Ordinanza n. 31551/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. Il ricorso per cassazione censurava l'ordinanza del Giudice di pace per violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, in relazione alla CEDU, sostenendo che il giudice non avesse svolto una concreta valutazione comparativa tra il diritto alla vita privata e familiare dell'interessato e l'interesse pubblico all'espulsione. La Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva in cassazione con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato l'ordinanza impugnata perché il Giudice di pace non si è attenuto al principio secondo cui, nel giudizio di opposizione all'espulsione, deve essere valutato in concreto il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, esaminando natura ed effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia e i legami con il Paese d'origine. La causa è stata rinviata al Giudice di pace di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
indicato come base del ricorso avverso il decreto di espulsione davanti al Giudice di pace.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Roma a mente dell'art. 14, comma 5-ter
norma applicata dal Prefetto per adottare il decreto di espulsione impugnato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 in relazione alla CEDU
richiede una valutazione in concreto degli elementi ostativi al provvedimento, non potendosi prescindere dal bilanciamento con la vita privata e familiare dello straniero.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998
il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale
opera come norma protettiva generale; nel giudizio di opposizione all'espulsione il giudice deve considerare il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis
la tutela non è limitata a questo solo caso, ma si estende anche all'espulsione ex art. 14, comma 5-ter.
non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ.
richiamato per evidenziare l'assenza di controricorso del Ministero intimato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, il giudice deve sempre verificare in concreto se l'allontanamento incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, mediante un bilanciamento effettivo con l'interesse pubblico all'espulsione.
- Il divieto di espulsione previsto dalla disciplina dell'immigrazione ha portata protettiva generale e non opera solo in ipotesi tipiche isolate, sicché il giudice deve considerare natura ed effettività dei legami familiari, durata del soggiorno in Italia e collegamenti con il Paese d'origine.
- È censurabile la decisione che respinga l'opposizione all'espulsione senza una specifica valutazione comparativa degli elementi personali e familiari rilevanti ai fini del bilanciamento richiesto dalla legge e dalla CEDU.
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