Cassazione Penale, Ordinanza n. 23679/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, adita in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza diretta a ottenere il calcolo "virtuale" della liberazione anticipata. Il ricorrente sosteneva che la novella introdotta dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla l. 8 agosto 2024, n. 112, dovesse applicarsi anche al caso di specie e che, ai fini dell'accesso alle misure alternative, la pena da considerare dovesse essere calcolata al netto delle future detrazioni per liberazione anticipata eventualmente concedibili. In base a tale lettura dell'art. 656, comma 10-bis, c.p.p., la pena espianda sarebbe risultata inferiore alla soglia prevista per il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la novella del 2024 non fosse immediatamente applicabile al caso per il principio del tempus regit actum e ha comunque escluso la correttezza dell'interpretazione proposta dall'istante dell'art. 656, comma 10-bis, c.p.p., chiarendo che non esiste automatismo tra l'indicazione nell'ordine di esecuzione della pena residua "virtuale" comprensiva della liberazione anticipata e il computo di tale beneficio ai fini della soglia di accesso alle misure alternative. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Novella legislativa invocata dal ricorrente, ma ritenuta non immediatamente applicabile al caso concreto in forza del principio tempus regit actum.
Legge di conversione della novella richiamata; non produce applicazione retroattiva automatica al procedimento in esame.
art. 656, comma 10-bis, c.p.p.
L'indicazione della pena residua 'virtuale' nell'ordine di esecuzione non implica che le detrazioni per liberazione anticipata debbano essere computate nel calcolo della soglia per l'accesso al beneficio o alle misure alternative.
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
La liberazione anticipata va considerata solo come beneficio riconoscibile dalla magistratura di sorveglianza a seguito della effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, non come detrazione automatica preventiva.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di esecuzione penale, la disciplina sopravvenuta non si applica automaticamente agli atti già compiuti se la questione è regolata dal principio del tempus regit actum.
- Ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, la pena espianda deve essere determinata senza scomputare in via preventiva la liberazione anticipata, anche se tale beneficio deve essere indicato nell'ordine di esecuzione.
- Non esiste automatismo tra la previsione della pena residua 'virtuale' e il calcolo della soglia di pena per l'accesso alle misure alternative: la liberazione anticipata è un beneficio subordinato alla futura e concreta partecipazione del condannato al trattamento rieducativo.
- Il ricorso per cassazione che si fondi su una lettura manifestamente errata della disciplina dell'esecuzione può essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
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