Cassazione Civile, Ordinanza n. 19208/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dalla successione di numerosi contratti di somministrazione di lavoro interinali intercorsi tra una società e un lavoratore a partire dal 29 settembre 2012. I giudici di merito avevano ritenuto che tali rapporti fossero fittizi e reiterati in modo illegittimo, dichiarando costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di operatore di esercizio, ordinandone il ripristino e condannando la società al risarcimento del danno pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 4, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la temporaneità non sarebbe requisito richiesto dalla legge e che i contratti contenevano una valida causale; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prova testimoniale articolata in primo grado e riproposta in appello; 3) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei rapporti di somministrazione a termine il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione delle missioni presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato la durata ragionevolmente temporanea, così da integrare un ricorso abusivo e un’elusione delle finalità della direttiva europea sulla somministrazione; ha quindi considerato corretta la valutazione di merito secondo cui la reiterazione dei contratti e la mancata prova dell’effettività delle ragioni addotte per i primi contratti ('intensificazione del traffico') rendevano illegittima la somministrazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile in cassazione il vizio di omesso esame di fatti decisivi e, comunque, non possono essere censurati in tale forma i profili relativi alla valutazione delle prove. Ha infine rigettato il terzo motivo, osservando che i poteri officiosi del giudice del lavoro presuppongono comunque l’esistenza di una pista probatoria e che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivato sull’assenza di elementi idonei a imporre un intervento officioso. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003
La società invocava la norma per sostenere che la temporaneità della causale non fosse requisito necessario; la Corte, invece, ha valorizzato la necessità di verificare in concreto la natura temporanea della reiterazione delle missioni e la conformità del ricorso alla somministrazione alle finalità della disciplina interna ed ევრounitaria.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dei contratti di somministrazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce della verifica concreta dell’effettività delle ragioni addotte e del divieto di ricorso abusivo alla somministrazione reiterata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo nei limiti del controllo sul fatto storico, non sulla valutazione delle prove; inoltre non è proponibile in presenza di doppia conforme nei termini indicati dalla norma processuale.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di sentenza d’appello conforme a quella di primo grado, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile in cassazione quando la ricostruzione dei fatti sia stata la stessa nei due gradi di merito.
I poteri officiosi del giudice del lavoro possono essere esercitati per colmare carenze istruttorie, ma solo in presenza di una pista probatoria emersa dagli atti.
Nel rito del lavoro il giudice può disporre l’ammissione di mezzi di prova anche d’ufficio, ma sempre nei limiti della rilevanza della pista probatoria ricavabile dal materiale di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis, art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente, se dovuto.
Nel complesso, la disciplina sulla somministrazione è stata interpretata in chiave sostanziale e antielusiva, imponendo al giudice di verificare se la reiterazione delle missioni travalichi la temporaneità ragionevole e sia finalizzata a eludere norme imperative.
Direttiva 2008/104/CE
La direttiva sulla somministrazione tramite agenzia interinale è stata letta come fonte che impone agli Stati membri di adottare misure idonee a preservare la temporaneità del lavoro interinale e a prevenire missioni successive abusive; la durata complessiva può far emergere un uso non temporaneo e quindi illecito.
Massime di principio
- Nei rapporti di somministrazione di lavoro a termine il giudice deve accertare in concreto se la reiterazione delle missioni presso la stessa impresa utilizzatrice abbia superato la soglia della temporaneità ragionevole, così da integrare un uso abusivo della somministrazione e un’elusione delle norme imperative applicabili.
- La mera indicazione formale di una causale non basta a legittimare la somministrazione se in giudizio non è provata l’effettività delle ragioni giustificative addotte.
- In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di contestare la valutazione delle prove né la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito; il controllo resta limitato al fatto storico nei limiti del "minimo costituzionale".
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è proponibile se la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo quadro fattuale e del medesimo iter logico-argomentativo.
- Nel rito del lavoro, i poteri officiosi del giudice in materia probatoria possono essere esercitati solo quando dagli atti emerga una pista probatoria concreta; non è sufficiente una deduzione meramente assertiva o una richiesta istruttoria generica.
- La nullità dei contratti può derivare dall’elusione delle finalità imperative della disciplina sulla somministrazione quando l’uso reiterato dello strumento, pur formalmente corretto, si traduca nella stabilizzazione di una situazione di fatto non più temporanea.
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