Cassazione Civile, Ordinanza n. 00790/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di soggetti proprietari o titolari di attività situate in prossimità di un elettrodotto realizzato tra Udine e Redipuglia, degli atti amministrativi che avevano autorizzato l'opera e, in particolare, del decreto ministeriale che aveva espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale e rilasciato la VIA, dopo la composizione del contrasto tra il ministero ambientale e quello dei beni culturali. I ricorrenti sostenevano che, in presenza del mancato assenso del ministero contrario all'opera, l'amministrazione avrebbe dovuto prima formalizzare un provvedimento negativo di VIA e solo dopo attivare il Consiglio dei Ministri per la composizione del dissenso. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello ritenendo irrilevante il vizio procedurale, sia alla luce del principio di semplificazione sia per l'applicazione dell'art. 21-octies l. 241/1990. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto cinque motivi tutti incentrati sull'eccesso di potere giurisdizionale: creazione di una norma generale di irrilevanza dei vizi procedurali, violazione del diritto unionale in materia di VIA e del diritto di difesa, usurpazione della funzione amministrativa per avere il giudice valutato discrezionalità e vincoli del procedimento, omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria e illegittimità della condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che tutte le censure investissero, in realtà, errores in iudicando o in procedendo e quindi i limiti interni della giurisdizione amministrativa, non denunciabili con il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti, con liquidazione in favore delle amministrazioni resistenti, della Regione e di Terna, oltre al possibile raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 l. 23 agosto 1988, n. 400
richiamato dai ricorrenti come parametro violato nella gestione del contrasto tra amministrazioni, ma la Corte non affronta il merito della sua applicazione
artt. 14 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241
invocati per sostenere l'erroneità della sequenza procedimentale seguita per la VIA
art. 21-octies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
la Corte considera che il Consiglio di Stato ne abbia fatto una interpretazione del caso concreto, al più erronea, senza sconfinare nella giurisdizione
art. 11 direttiva 2011/92/UE
richiamato per affermare l'esigenza di una tutela giurisdizionale contro vizi sostanziali e procedurali nelle decisioni in materia di VIA, ma la Corte nega che la sua asserita violazione sia deducibile come eccesso di giurisdizione
art. 111, comma 8, Cost.
delimita il controllo della Cassazione alle sole questioni di giurisdizione, non agli errori di giudizio del giudice amministrativo
consente il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 52, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
la Corte richiama la giurisprudenza UE per escludere il contrasto tra il sindacato limitato di Cassazione e il diritto unionale
art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel medesimo contesto, per affermare che l'ordinamento italiano assicura comunque accesso a un giudice indipendente e imparziale
richiamato dai ricorrenti sulla condanna alle spese, ma la Corte ritiene la censura estranea al perimetro del controllo di giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il possibile raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c., è limitato ai soli errori inerenti ai confini esterni della giurisdizione; non può essere utilizzato per denunciare errori di interpretazione o applicazione della legge processuale o sostanziale.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della funzione legislativa ricorre solo se il giudice speciale crea una norma nuova, non quando interpreta una norma esistente, anche se l'interpretazione sia discutibile, anomala o abnorme.
- L'eventuale erronea applicazione dell'art. 21-octies l. 241/1990, incluso il giudizio sulla non annullabilità del provvedimento per vizi formali o procedurali, integra un possibile errore in iudicando e non uno sconfinamento nella giurisdizione.
- Il giudice amministrativo che conferma l'atto impugnato e ne ravvisa l'assenza di vizi non sostituisce alla discrezionalità amministrativa una propria scelta di merito; pertanto, la pronuncia di rigetto non implica di per sé usurpazione della funzione amministrativa.
- L'omessa pronuncia su una domanda risarcitoria o sulle spese di lite non è denunciabile come difetto di giurisdizione, salvo che il giudice abbia ritenuto la domanda estranea in astratto alle proprie attribuzioni; se invece si tratta di errore nel decidere la domanda, il vizio resta interno alla giurisdizione.
- In materia di tutela giurisdizionale contro le decisioni ambientali, la dedotta violazione del diritto unionale non amplia di per sé i poteri della Cassazione oltre il perimetro costituzionale del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione.
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