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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03709/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo hashish, in quantitativo pari a grammi 17,5, finalizzata alla successiva cessione a terzi. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che, in presenza di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del P.G. e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; non sono invece ammissibili censure sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sulla misura della pena concordata, salvo che sia denunciata una sua illegalità. Poiché il ricorso contestava genericamente la pena concordata e richiamava l'art. 133 c.p. senza prospettare alcuna illegalità della sanzione, è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello resa in concordato, con condanna dell'imputato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di detenzione illecita di hashish destinato alla cessione. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplinata la decisione in camera di consiglio su richiesta delle parti che concordano sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri; nel ricorso avverso tale sentenza sono deducibili solo vizi specifici del concordato o difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 589 c.p.p.

    richiamato quale forma di richiesta per accedere al concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso sentenza di concordato nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 133 c.p.

    il richiamo generico ai criteri di commisurazione della pena non è sufficiente a fondare un ricorso avverso una pena concordata, in assenza di deduzione di illegalità della sanzione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, co. 4, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice contestata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure inerenti alla formazione della volontà delle parti di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze che investono motivi di appello rinunciati, la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e, in generale, profili di merito non trasfusi in una difformità della sentenza rispetto al concordato.
  • La misura della pena concordata non può essere sindacata in cassazione in via generale; è deducibile solo l'illegalità della sanzione, non essendo consentita una rivalutazione dei criteri di commisurazione ex art. 133 c.p.
  • Nel concordato in appello il negozio processuale liberamente accettato dalle parti, una volta recepito nella decisione, non è unilateralmente modificabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'illegalità della pena.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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