Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07884/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di conto corrente bancario in essere dal 1982 e ancora aperto al momento della domanda, con saldo passivo. La società correntista e i soci hanno agito per ottenere la restituzione di somme che assumevano indebitamente addebitate dalla banca per interessi anatocistici e ultralegali, commissione di massimo scoperto e meccanismi di antergazione e postergazione delle valute. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando prescritti gli esborsi anteriori al decennio precedente la citazione e riconoscendo la nullità di alcune clausole e l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale. In appello la banca ha insistito sulla prescrizione e la corte territoriale ha confermato che, mancando prova di un affidamento formalmente pattuito, tutte le rimesse anteriori al 23 gennaio 1996 dovevano ritenersi solutorie e quindi prescritte. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 2946 c.c., sostenendo che la banca non avesse eccepito in modo tempestivo e specifico la prescrizione delle singole rimesse solutorie e che non potesse supplire il giudice all’omessa allegazione; 2) violazione dell’art. 92 c.p.c., contestando la compensazione parziale delle spese, ritenendo che la riduzione del quantum riconosciuto non bastasse a integrare soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di ripetizione di indebito bancario, l’eccezione di prescrizione è sufficientemente proposta con l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e con la volontà di profittarne, senza necessità di indicare puntualmente le singole rimesse solutorie; la determinazione delle norme e del regime prescrizionale spetta al giudice. Ha rigettato anche il secondo motivo, rilevando che la motivazione, letta nel suo insieme, evidenziava una soccombenza reciproca, poiché la domanda era composta da più capi corrispondenti alle diverse rimesse oggetto di ripetizione e l’attore aveva vinto solo su alcuni di essi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione estintiva dell’azione di ripetizione segue il termine ordinario decennale; l’eccezione è validamente proposta con l’allegazione dell’inerzia del titolare e della volontà di avvalersene, senza necessità di specificare analiticamente le singole rimesse prescritte.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione parziale delle spese è giustificata quando la parte attrice risulta vittoriosa solo su alcuni dei distinti capi della domanda e quindi ricorre una soccombenza reciproca.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti per il rigetto del ricorso, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In un giudizio di ripetizione di indebito derivante da conto corrente bancario, l’attore deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, indicando il rapporto, l’eventuale apertura di credito, la durata e le singole rimesse di cui chiede la ripetizione, con la loro natura.
  • L’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta è sufficientemente specifica quando viene allegata l’inerzia del correntista e la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo; non è necessario che la parte eccepiente indichi singolarmente tutte le rimesse che assume prescritte.
  • Nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito, ai fini della decorrenza della prescrizione occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, applicando i principi delle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, la soccombenza può essere reciproca anche quando la domanda complessiva sia accolta solo in minima parte, se la pretesa è articolata in più capi autonomi e l’attore risulta vittorioso soltanto su alcuni di essi.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteSpese di liteInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.