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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11230/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel contesto di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64-bis CCII, era stata esperita una procedura competitiva di affitto e vendita di un compendio aziendale, con aggiudicazione iniziale a favore della ricorrente. Dopo la presentazione di un’offerta migliorativa di importo significativamente superiore da parte di un terzo, il Tribunale aveva sospeso le operazioni di vendita e disposto una nuova gara, ritenendo il prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello congruo; la Corte d’Appello aveva confermato. La ricorrente proponeva cassazione affidandosi a tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 124 e 217 CCII per asserita erronea qualificazione d’ufficio della domanda, sostenendo che i fatti erano stati prospettati anche in relazione all’art. 124 CCII; 2) violazione degli artt. 64-bis e 91 CCII per mancato rilievo di asseriti inadempimenti alle prescrizioni del decreto di vendita competitiva e per l’assunto che la vendita avrebbe dovuto essere ricondotta alle norme processualcivilistiche della vendita senza incanto, con conseguente invalidità dell’offerta in aumento; 3) violazione dell’art. 217 CCII per avere ritenuto non congruo il prezzo di aggiudicazione sulla sola base dell’offerta migliorativa.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, pur riconoscendo in astratto l’ammissibilità del ricorso contro il provvedimento di sospensione della vendita, perché ha rilevato che, nelle more, la ricorrente si era nuovamente aggiudicata il compendio aziendale per un prezzo molto più elevato e aveva già dato corso agli atti attuativi dell’aggiudicazione. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse all’impugnazione del decreto confermativo della sospensione e della nuova gara, determinando una declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse. Le spese sono state compensate integralmente in ragione della sopravvenienza che ha definito la lite. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la particolare causa dell’inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 64-bis CCII

    "piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione"; "perseguimento del prevalente interesse dei creditori"

    la procedura competitiva deve essere orientata al conseguimento del miglior prezzo nell’interesse dei creditori.

  • art. 217 CCII

    "sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita"; "quando il prezzo offerto risultasse notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo"

    il giudice può sospendere la vendita per impedire il perfezionamento dell’operazione se il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello congruo, anche su istanza di un interessato.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come violato per asserita pronuncia su qualificazione giuridica non corrispondente alla domanda proposta.

  • art. 124 CCII

    invocato dalla ricorrente come norma pure richiamata dai fatti posti a base della domanda.

  • art. 91 CCII

    richiamato nel secondo motivo in relazione al rispetto delle prescrizioni della procedura competitiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti decisori e definitivi in materia di sospensione della vendita.

  • art. 26 l.fall.

    citato in giurisprudenza richiamata per qualificare come decisoria e definitiva la pronuncia di rigetto della sospensione della vendita.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito in cassazione della documentazione idonea a determinare una pronuncia di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, il ricorrente perde per sopravvenienze concrete l’utilità pratica dell’impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta aggiudicazione del bene, accompagnata dall’avvio degli atti esecutivi e attuativi dell’aggiudicazione, fa venir meno l’interesse ad impugnare il provvedimento che aveva disposto la sospensione della precedente vendita o la rinnovazione della gara.
  • Nelle procedure competitive del codice della crisi, il giudice può sospendere le operazioni di vendita quando il prezzo offerto appaia notevolmente inferiore a quello congruo; un’offerta significativamente superiore può costituire indice rilevante dell’incongruità del prezzo di aggiudicazione.
  • L’inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse è distinta dalla ordinaria inammissibilità del ricorso e non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato.
  • Il deposito in cassazione di documenti sopravvenuti è ammesso quando è finalizzato a dimostrare una causa di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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