Cassazione Civile, Ordinanza n. 21667/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA con cui l'Ufficio recuperava l'imposta indebitamente detratta dalla società, assumendo che in una compravendita di un terreno il prezzo effettivo fosse stato inferiore a quello dichiarato nell'atto, con conseguente simulazione parziale del corrispettivo e cd. sovrafatturazione. I giudici di merito avevano annullato l'accertamento, ritenendo non dimostrata la simulazione del prezzo. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del DPR n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe valorizzato correttamente le presunzioni poste a fondamento dell'accertamento e avrebbe erroneamente escluso la prova della simulazione; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe considerato le circostanze fattuali dedotte dall'Ufficio. La società controricorrente chiedeva il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR non avesse violato le regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, ma avesse semplicemente esercitato il proprio potere di valutazione del materiale istruttorio, escludendo che gli indizi dedotti dall'Ufficio fossero gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. La Corte ha osservato che le circostanze valorizzate dall'Agenzia erano suscettibili di spiegazioni alternative plausibili e che, inoltre, il valore del bene risultava conforme a perizie già acquisite. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., rilevando che il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. È stata quindi confermata la soccombenza dell'Agenzia, con condanna alle spese.
Norme richiamate
Richiamato dall'Ufficio come norma sulla detrazione IVA; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma esamina la censura solo nei limiti della dedotta prova della simulazione del prezzo.
Richiamato quale base dell'accertamento IVA; la Corte ribadisce che la doglianza si risolveva in una contestazione del merito dell'apprezzamento probatorio.
Le presunzioni possono fondare la prova solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la Corte approva il giudizio di merito che ha escluso tali requisiti negli elementi addotti dall'Ufficio.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non ricorre quando si contesta l'apprezzamento dell'esito probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare in cassazione la violazione di legge; qui la censura è stata respinta perché diretta in realtà contro la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente di rivalutare le circostanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito.
Massime di principio
- In materia di presunzioni semplici, l'Ufficio che invochi una simulazione del corrispettivo deve offrire indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; in mancanza, il giudice di merito può legittimamente disattenderli.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio, non quando la parte censuri il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare la scelta degli elementi di fatto operata dal giudice di merito.
- Quando la ricostruzione dell'Ufficio sulla sovrafatturazione è compatibile con spiegazioni alternative plausibili e con dati oggettivi contrari, la pretesa impositiva non può dirsi provata solo sulla base di sospetti o inferenze non univoche.
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