Cassazione Civile, Ordinanza n. 31415/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, presso la quale un lavoratore risultava formalmente impiegato come impiegato di 7° livello, aveva agito per ottenere dall’ente locale il rimborso delle somme corrisposte al dipendente nel periodo in cui questi era assente dal servizio perché impegnato come consigliere provinciale, invocando gli artt. 79 e 80 del d.lgs. 267/2000. In subordine aveva chiesto la ripetizione dell’indebito nei confronti del lavoratore. Il giudice di primo grado aveva ritenuto inapplicabile la disciplina invocata, affermando addirittura la fittizietà del rapporto di lavoro e disponendo restituzioni reciproche tra le parti private e l’ente. In appello la società ha visto accolta solo in parte la propria impugnazione incidentale, mentre è stato respinto l’appello principale del lavoratore. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero accolto la riconvenzionale dell’ente per ragioni diverse da quelle dedotte; 2) violazione degli artt. 79 e 80 d.lgs. 267/2000, sostenendo che il datore ha diritto inderogabile al rimborso delle retribuzioni corrisposte al lavoratore impegnato nel mandato elettorale; 3) ulteriore violazione delle medesime norme, contestando l’idea che la disciplina operi solo in caso di impossibilità parziale della prestazione lavorativa; 4) vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c., lamentando conclusioni apodittiche sulla totale assenza di prestazione lavorativa e sul venir meno del sinallagma contrattuale. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che la ratio della decisione impugnata non era la semplice limitazione della disciplina alle assenze parziali, ma l’assenza di qualsiasi effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, che esclude in radice l’applicabilità degli artt. 79 e 80; ha inoltre rilevato che la censura ex art. 112 era preclusa e che quella motivazionale non superava il limite del sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la decisione d’appello. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per preclusione processuale e per difetto di fondamento, il secondo e il terzo perché non coglievano la ratio decidendi, basata non sulla mera distinzione tra assenza parziale o totale, ma sull’assenza di effettiva esecuzione del rapporto di lavoro e quindi del sinallagma che giustifica il rimborso ex artt. 79 e 80 d.lgs. 267/2000, e il quarto perché diretto a censurare una valutazione di merito e non una vera anomalia motivazionale. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non era deducibile in cassazione perché, se esistente, avrebbe dovuto essere censurata con specifico motivo di appello contro la sentenza di primo grado; inoltre la domanda riconvenzionale era sufficientemente ampia da ricomprendere il fatto costitutivo valorizzato dai giudici di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non consente di rivalutare il merito o la sufficienza della motivazione.
artt. 79 e 80, d.lgs. 267/2000
La disciplina del rimborso per assenze dovute a mandato elettorale presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente eseguito e la sola incidenza dell’impegno elettorale sulla prestazione; se il rapporto non ha avuto concreta esecuzione e manca il sinallagma lavoro-retribuzione, la disciplina non opera.
Le censure di violazione di legge sono inammissibili se non colgono la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il motivo deve essere specifico e localizzare gli atti richiamati; il mancato rispetto di tale onere contribuisce all’inammissibilità.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La domanda di ripetizione di indebito ha come causa petendi la mancanza, originaria o sopravvenuta, di una causa solvendi: una volta dedotta la debenza della prestazione, la specifica ragione per cui il titolo è venuto meno non è decisiva, salvo che incida sul fatto costitutivo della domanda.
- In materia di rimborso delle retribuzioni corrisposte al lavoratore che svolge mandato elettorale, la tutela del datore di lavoro presuppone un rapporto subordinato effettivamente operativo: se la prestazione lavorativa non è stata mai resa in concreto, viene meno il sinallagma che giustifica l’applicazione degli artt. 79 e 80 d.lgs. 267/2000.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si dirige contro un argomento diverso o contro una mera valutazione di fatto.
- Il motivo di ricorso in cassazione deve rispettare un rigoroso onere di specificità, con precisa indicazione e localizzazione degli atti processuali richiamati.
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