Cassazione Civile, Ordinanza n. 29352/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90% di quanto versato a titolo di IRPEF e altro per gli anni 1990-1992, invocando la definizione agevolata prevista per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva ottenuto accoglimento in primo grado. In appello, l'Agenzia delle Entrate aveva poi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la commissione tributaria regionale dichiarava quindi estinto il giudizio d'appello, ma compensava le spese di lite. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo: 1) violazione dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR illegittimamente compensato le spese in un caso che non rientrava nella rinuncia al ricorso con accettazione; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., per motivazione insufficiente o apparente nella qualificazione della questione come "particolare"; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., per mancanza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non applicabile l'art. 44 d.lgs. n. 546/1992 perché il giudice di merito aveva inquadrato la vicenda non come rinuncia accettata al ricorso, ma come sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito di rinuncia non accettata dell'appellante. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la mera complessità o particolare frequentazione della questione non integra, di per sé, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 per la compensazione delle spese, e che un motivo infondato che non incida sull'esito della lite non può giustificare la compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
90% di quanto pagato a titolo di Irpef ed altro per il triennio 1990-1992
norma richiamata dalla contribuente quale base della domanda di definizione agevolata e rimborso per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia.
art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il processo si estingue per rinuncia al ricorso
la disciplina delle spese prevista per la rinuncia al ricorso non si applica quando il giudice di merito qualifichi la vicenda come sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per rinuncia non accettata dell'appellante.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
estinzione del giudizio (in tutto o in parte) ... definizione delle pendenze tributarie ... cessazione della materia del contendere
richiamato per distinguere le ipotesi di estinzione del giudizio e il regime delle spese nelle definizioni tributarie; la Corte ricorda anche l'intervento della Corte costituzionale sulle spese nella cessazione della materia del contendere.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio ... Le spese di giudizio possono essere compensate ... soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
il principio è quello della soccombenza; la compensazione è eccezionale e richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione dei requisiti di forma-contenuto.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
richiamato quale parametro del contenuto della motivazione della decisione.
richiamato per il contenuto della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione sufficiente e non apparente.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa e alla regolazione delle spese.
richiamato nel passaggio in cui la Corte osserva che l'atteggiamento leale dell'ufficio potrebbe essere valutato ai fini delle spese, ma non basta la mera complessità per giustificare la compensazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il regime delle spese segue il principio della soccombenza e la compensazione è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente motivate.
- La mera complessità, pluralità o ricorrenza di una questione giuridica non costituisce, di per sé, una ragione grave ed eccezionale idonea a fondare la compensazione delle spese; tali elementi possono semmai incidere sulla liquidazione, non sulla deroga al principio di soccombenza.
- Se il giudice qualifica la chiusura del processo come sopravvenuta carenza di interesse a seguito di rinuncia non accettata, non si applica automaticamente il regime delle spese previsto per la rinuncia al ricorso ex art. 44 d.lgs. n. 546/1992.
- Un motivo di ricorso che non incide sull'esito sostanziale della lite non può essere valorizzato, da solo, come ragione sufficiente per compensare le spese processuali.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve dar conto in modo effettivo delle ragioni eccezionali poste a base della deroga al criterio della soccombenza.
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