Cassazione Civile, Sentenza n. 23239/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma che aveva accertato a carico dell'avv. Rosati plurime violazioni del Codice deontologico forense connesse all'appropriazione/trattenimento indebito di somme versategli da una società francese (SCI MAT LACORDAIRE) in vista di un finanziamento non erogato. Contestazioni specifiche: violazione art. 9 c.2 CDF (probita', decoro e tutela dell'immagine), art.10 CDF (infedele adempimento del mandato per profitto ingiusto), artt.17 e 35 CDF (informazioni non veritiere su attività professionale) e art.30 CDF (trattenimento di somme). Il ricorrente deduce in Cassazione, con unico motivo, la violazione dell'art.56 legge 31/12/2012 n.247 e censura l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione proposta avanti al CNF.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione: le condotte disciplinari contestate, in particolare il trattenimento delle somme ricevute fiduciariamente, hanno natura permanente perché la violazione si protrae nel tempo fino alla restituzione; tuttavia, per evitare un'imprescrittibilità irragionevole, le Sezioni Unite affermano un 'limite alternativo' al dies a quo della prescrizione: qualora la somma non venga restituita, il termine prescrizionale può essere fatto decorrere dalla decisione disciplinare di primo grado (Consiglio Distrettuale di Disciplina, 11 maggio 2018). Considerati gli atti interruttivi e la sospensione del procedimento per acquisizione degli atti penali, il termine non era spirato. Sono stati confermati gli accertamenti di fatto (anche supportati da sentenza penale di condanna in primo grado per truffa aggravata) e la congruità della sanzione (sospensione di anni tre) anche alla luce dei precedenti penali dell'avvocato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 9, comma 2 Codice deontologico forense (CDF)
Violazione relativa a doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della reputazione e dell'immagine della professione; usata per inquadrare la rilevanza disciplinare delle condotte contestate.
art. 10 Codice deontologico forense (CDF)
Richiama l'infedeltà nell'adempimento del mandato e l'ottenimento di un profitto ingiusto a danno del cliente; applicata per valutare il comportamento dell'avvocato rispetto ai doveri verso la parte assistita.
artt. 17 e 35 Codice deontologico forense (CDF)
Usati per contestare la diffusione di informazioni non veritiere sull'attività professionale e la conseguente induzione in errore di terzi (la società francese).
art. 30 Codice deontologico forense (CDF)
Riferito al comportamento nell'esecuzione del mandato e alla tutela degli interessi del cliente; richiamato in relazione al trattenimento delle somme.
art. 41 Codice deontologico forense (CDF) (applicabile ratione temporis)
L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi
La Corte ha ritenuto che il trattenimento delle somme costituisce illecito permanente ai sensi di questa norma: il dovere di restituzione e di rendiconto non si esaurisce istantaneamente ma permane fino all'adempimento.
art. 42 Codice deontologico forense (CDF)
Richiama obblighi ultrattivi a tutela del rapporto fiduciario (conservazione e messa a disposizione dei documenti); utilizzata per confermare gli obblighi residui dell'avvocato dopo la revoca del mandato.
art. 44 Codice deontologico forense (CDF)
Cittato giurisprudenzialmente per analogia: promessa non mantenuta di consegna delle somme è condotta continuativa e rilevante disciplinarmente.
art. 56 legge 31 dicembre 2012, n. 247
Norma sul termine prescrizionale in materia disciplinare forense; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione ma ha dichiarato che, nel caso di illeciti permanenti non redimibili con la sola percezione, il dies a quo può essere fatto decorrere dalla decisione disciplinare di primo grado per non rendere l'illecito imprescrittibile.
art. 158 c.p. (richiamato per analogia)
Usato analogicamente per trarre parametro interpretativo sul decorso della prescrizione in caso di condotte permanenti: la giurisprudenza equipara la negazione del diritto del cliente alla materializzazione del momento iniziale del decorso prescrizionale.
art. 360, primo comma, nn. 3-5 cod. proc. civ.
Norme di legittimità della cassazione richiamate come base formale del motivo dedotto (vizi di motivazione e violazione di legge).
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Riferimento formale alla materia delle spese e agli adempimenti processuali per il versamento; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento.
Massime di principio
- Il trattenimento ingiustificato di somme ricevute per conto del cliente configura di regola un illecito disciplinare di natura permanente: la violazione dura fino alla restituzione e al rendiconto.
- Nei casi di illecito disciplinare permanente collegato a somme non restituite, il dies a quo della prescrizione può essere fatto decorrere dal momento in cui il cliente viene a richiedere la restituzione e il professionista nega il diritto, ovvero – per evitare imprescrittibilità – dalla decisione disciplinare di primo grado, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Le prove acquisite in sede penale possono essere utilizzate dal giudice disciplinare quale fonte di prova autonoma, purché il giudice disciplinare valuti e motivi autonomamente la decisione.
- Le interruzioni del termine prescrizionale (comunicazioni, notifica della decisione di primo grado, notifica della sentenza del CNF) e le sospensioni procedurali (es. per acquisizione di atti penali) incidono sul decorso della prescrizione e devono essere computate.
- È necessario distinguere con cura tra categoria penalistica (illecito istantaneo, es. truffa/appropriazione) e categoria disciplinare: comportamenti riconducibili a reati penali possono comunque assumere diversa qualificazione temporale in sede disciplinare.
- In situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente le richieste di restituzione al professionista e registrare gli atti interruttivi (notifiche, comunicazioni) per tutelare la posizione soggettiva rispetto alla prescrizione.
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