Cassazione Civile, Sentenza n. 23266/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. avverso l'ordinanza n. 17436/2019 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione originariamente proposto dai ricorrenti. Il contenzioso di merito riguardava la domanda di Difarma di dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di due atti pubblici costitutivi di fondo patrimoniale (20/01/2006) posti a garanzia di crediti per forniture alla Farmacia Eredi Meloni (esposizione complessiva reclamata circa €360.273,18). I convenuti avevano eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2903 c.c., sostenendo che gli atti del 2006 fossero mera conferma di atti del 26/01/2004. Con la revocazione i ricorrenti deducevano un presunto "travìsamento" dei fatti e una mancata o errata lettura degli atti da parte della Corte, ossia un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché le censure prospettate non configurano l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., ma costituiscono contestazioni di diritto o di valutazione (errori di giudizio) non rientranti nel rimedio revocatorio. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la revocazione della Cassazione è ammessa solo per errori meramente percettivi, non per divergenze interpretative o critiche sulla motivazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di €4.000,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre alle altre spese liquidate, e alla eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Norma richiamata come fondamento della domanda di Difarma per ottenere l'inefficacia degli atti costitutivi del fondo patrimoniale nei confronti della società attrice; la Corte di merito ha valutato la sussistenza dei presupposti per l'azione senza accogliere l'eccezione di prescrizione.
art. 2903 c.c.
Richiamato dai convenuti per sostenere la prescrizione quinquennale; i giudici di merito hanno ritenuto che gli atti del 2006 non fossero identificabili come mera conferma degli atti del 2004 poiché riguardavano beni diversi (appartamenti attribuiti in sede di divisione), rigettando quindi l'eccezione di prescrizione.
art. 2825 c.c.
Norma richiamata nella discussione sulle tecniche di prova e interpretazione degli atti (i ricorrenti pretendevano l'inapplicabilità della norma al caso concreto); la Corte di Cassazione nel procedimento di revocazione ha ritenuto le deduzioni essenzialmente di diritto/valutazione e non errore di fatto.
artt. 1362, 1363, 1367 c.c.
Norme sull'interpretazione del negozio giuridico che i ricorrenti citavano per sostenere una diversa lettura degli atti; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate riguardassero valutazioni interpretative e non errori fattuali rilevanti ai fini della revocazione.
art. 391-bis c.p.c.
Prevede il rimedio della revocazione delle sentenze definitive della Corte di cassazione in presenza di gravi vizi; la Corte ha ricordato che la revocazione è ammessa nei casi tassativi e compatibili con l'art. 395 c.p.c., richiedendo l'esistenza di un errore di fatto qualificato.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Parametro centrale del ricorso di revocazione: la Corte ha confermato che esso tutela solo l'errore di fatto (svista o difetto percettivo sui documenti del giudizio di legittimità) e non l'errore di diritto o di valutazione, escludendo quindi la revocazione per le pretese di "travìsamento" quando si tratta in realtà di divergenze interpretative.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Norma sanzionatoria per chi propone atti processuali manifestamente infondati o esorbitanti: la Corte ha ritenuto le censure proposte oltre i limiti della revocazione e ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento di €4.000,00 ex art. 96 c.p.c.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al sistema delle impugnazioni e alla portata delle tutele costituzionali: la Corte ha osservato che il sistema degli impugnativi e la stabilità delle decisioni definitive giustificano limiti alla revocazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti rispetto all'obbligo di motivazione; la Corte ha però ritenuto che le doglianze riguardassero valutazioni di diritto e motivazione già esaminate, non errori fattuali revocabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (come introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha preso atto dell'eventuale obbligo dei ricorrenti di integrare il contributo unificato qualora dovuto.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione (art. 391-bis e art. 395 n. 4 c.p.c.) è ammessa solo per specifici errori di fatto (svista o errore percettivo) emergenti in modo incontestabile dagli atti; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di diritto o di merito.
- Se si ritiene che la Corte abbia "dimenticato" o "non letto" documenti, occorre dimostrare puntualmente e documentalmente che sussiste una divergente rappresentazione fattuale univoca emergente dagli stessi atti del giudizio di legittimità, e che tale fatto non fosse stato oggetto di valutazione controversa.
- Per contestare interpretazioni giuridiche o difetti di motivazione della Cassazione la via corretta è limitata: non è la revocazione, ma eventualmente altri rimedi nei termini e nei limiti previsti; in generale, le censure di diritto vanno proposte in cassazione (nel rispetto dei presupposti) e non in revocazione.
- Nel contenzioso relativo ai fondi patrimoniali, per opporre la prescrizione su atti successivi che sarebbero mera conferma di atti anteriori, è cruciale dimostrare l'identità sostanziale degli atti e dei beni vincolati (stessa volontà, stessa sostanza patrimoniale, medesime descrizioni catastali); se gli atti del 2006 riguardano beni materialmente differenti rispetto al 2004, la prescrizione potrebbe non essere applicabile.
- Chi propone ricorsi di revocazione deve operare una selezione disciplinata e rigorosa delle censure: dedurre errori di fatto documentabili e non trasformare la revocazione in una ribrandizzazione di un impugnazione per questioni di diritto, altrimenti si rischiano condanne per lite temeraria o spese aggravate ex art. 96 c.p.c.
- In fase di redazione del ricorso di revocazione è fondamentale individuare con precisione il presunto fatto erroneamente considerato (o omesso) dalla Corte e indicare esattamente dove tale fatto risulta dagli atti, al fine di rispettare il perimetro stretto del rimedio revocatorio.
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