Cassazione Civile, Sentenza n. 23297/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Equitalia impugna la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva parzialmente confermato l'annullamento della cartella esattoriale per spese di giustizia a carico di Beltrame. I motivi di cassazione contestavano (i) la competenza del giudice civile anziché del giudice dell'esecuzione penale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite; (ii) l'inammissibilità da parte della Corte d'appello di alcuni motivi di appello connessi a presunti vizi formali e di motivazione della cartella (quantificazione e riconducibilità delle voci di spesa al relativo procedimento penale), sostenendo che tali doglianze erano proponibili in appello; (iii) la violazione delle norme sul contenuto minimo della cartella esattoriale e dei modelli direttoriali (d.m. 321/1999 e d.p.r. 602/1973). AdER e il Ministero hanno presentato ricorso incidentale per la stessa questione di competenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale di Equitalia che il ricorso incidentale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Ministero. Ha ritenuto che: (a) la contestazione della indeterminatezza della pretesa erariale, cioè la mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale, costituisce opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e rientra nella cognizione del giudice civile; (b) la questione sulla definizione del perimetro della condanna penale e sulla riconducibilità delle singole voci alla sentenza, quando effettivamente dedotta come tale, spetta invece al giudice dell'esecuzione penale; (c) nel caso di specie il ricorrente aveva prospettato principalmente l'illiquidità/indeterminatezza della pretesa e il Tribunale e la Corte avevano correttamente ritenuto insufficiente l'onere probatorio dell'Amministrazione circa la riconducibilità degli importi; (d) le doglianze riferibili a vizi formali degli atti esecutivi dovevano essere impugnate con le modalità previste per quei capi di sentenza (art. 618 c.p.c.) e la Corte d'appello ha correttamente dichiarato inammissibili alcuni motivi di appello. Sono state condannate le parti soccombenti alle spese di cassazione, con liquidazione degli onorari.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Regola l'opposizione all'esecuzione per ordine o illiquidità del credito; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'indeterminatezza della cartella rientri in questa fattispecie e sia di competenza del giudice civile
art. 617 c.p.c.
Regola l'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali; doglianze di questo tipo possono richiedere forme impugnatorie specifiche e sono distinte dall'opposizione ex art. 615
art. 618 c.p.c.
Disciplina l'appello contro la sentenza di primo grado nelle opposizioni; la corte ha ritenuto che alcune parti della decisione fossero appellabili solo con le forme previste e che Equitalia avrebbe dovuto usare gli strumenti processuali corretti
art. 665 c.p.p.
Norma relativa all'esecuzione nei procedimenti penali; richiamata nel contesto della competenza del giudice dell'esecuzione penale per questioni che attengono al perimetro della sentenza penale
artt. 227-bis e ss. d.P.R. n.115/2002
artt. 227-bis e seguenti DPR 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione e riscossione delle spese di giustizia; il giudice ha osservato che la quantificazione delle spese avviene in un procedimento a formazione progressiva disciplinato da queste norme
d.m. n.321/1999, artt. 1 e 6
d.m. 14 aprile 1999, n. 321, artt. 1 e 6
Indica il contenuto minimo e il modello della cartella esattoriale; Equitalia eccepiva violazioni di tali obblighi formali, ma la Corte ha ritenuto prevalente la questione di illiquidità e la carenza probatoria dell'Amministrazione
art. 25 d.P.R. n.602/1973
art. 25 DPR 29 settembre 1973, n. 602
Norme sul procedimento di riscossione; citata in relazione ai requisiti formali e contenutistici della cartella
art. 360 c.p.c.
Norma che elenca i motivi di cassazione; utilizzata per inquadrare le censure di nullità e violazione di legge mosse in ricorso
art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n.115
Previsione normativa richiamata in ordine all'applicabilità di particolari oneri o modalità per i ricorsi proposti dopo la data indicata; la Corte ne ha dato atto in relazione al ricorso di Equitalia
Cass. Sez. Un. n. 491/2011 (Pislor)
Cass. Sez. Un. pen., n. 491/2011
Principio secondo cui la contestazione dell'errata quantificazione delle spese, senza contestare la condanna in sé, va proposta al giudice civile ex art. 615; la Corte ha richiamato e applicato questo principio
Cass. n. 14598/2020
Affermato che spetta al giudice civile la cognizione delle contestazioni riguardanti aspetti contabili o la concreta quantificazione delle spese, salvo che si discuta la definizione del perimetro della statuizione penale
Cass. Sez. Un. n. 38596/2021
Cass. Sez. Un. n. 38596/2021
Decisione richiamata dalle parti ma ritenuta non pertinente nel caso concreto perché riguarda il rimando interno tra giudici dello stesso ufficio, mentre qui i processi penale e civile erano in uffici diversi
Cass. Sez. Un. n. 23745/2020
Cass. Sez. Un. n. 23745/2020
Richiamata come riferimento sulla corretta enunciazione delle censure di error in iudicando e de iure procedendo in sede di cassazione
Cass. n. 18979/2017
Cass. Sez. Un. n. 18979/2017
Conferma che la materia delle opposizioni a cartelle di spese di giustizia non è devoluta alla giurisdizione tributaria ma a quella ordinaria
Massime di principio
- Se si contesta l'indeterminatezza o l'illiquidità dell'importo indicato in una cartella di spese di giustizia (mancata corrispondenza tra voci in cartella e quanto liquidato nel processo penale), la questione costituisce opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e va proposta davanti al giudice civile.
- Se si discute invece della effettiva individuazione del perimetro della condanna penale o della riconducibilità di determinate voci di spesa a specifici reati per cui si è stati condannati, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione penale.
- La qualificazione da parte del giudice di primo grado della domanda (se come opposizione ex art. 615 o come opposizione agli atti ex art. 617) orienta le forme di impugnazione: motivi attinenti ad atti esecutivi possono essere soggetti a limiti di appellabilità previsti dall'art. 618 c.p.c.
- L'onere probatorio circa la riconducibilità della documentazione prodotta dall'Amministrazione all'importo intimato grava sull'ente impositore; se tale prova è carente, il giudice civile può dichiarare illiquido il credito.
- Quando le questioni giurisdizionali coinvolgono uffici giudiziari diversi (es. Tribunale penale di una circoscrizione e Tribunale civile di un'altra), non è applicabile il rimando interno tra giudici del medesimo ufficio; va valutata la competenza sostanziale tra civile e penale secondo i criteri sopra indicati.
- In fase di impugnazione, porre chiaramente e distintamente le doglianze relative alla indeterminatezza dell'importo e quelle relative alla riconducibilità al perimetro della sentenza penale, per evitare che questioni rimangano assorbite o escluse dall'esame per difetto di qualificazione processuale
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