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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31528/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La decisione riguarda due imputati condannati in primo grado e in appello per detenzione illecita di cocaina a fini di spaccio. La sostanza, del peso complessivo di circa 53 grammi, era stata rinvenuta nell'abitazione della imputata, occultata in un cassettone della camera da letto matrimoniale, suddivisa in quattro involucri, insieme a materiale per pesatura e confezionamento e a denaro contante. Il Tribunale aveva attribuito l'attività di spaccio alla donna e ritenuto il marito concorrente; la Corte di appello ha invece ritenuto che lo spaccio fosse riferibile al marito e che la donna lo avesse agevolato consentendogli l'uso dell'abitazione e garantendogli custodia della droga. In cassazione, la difesa ha dedotto: per la posizione della donna, violazione dell'art. 110 c.p. e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale escluso la mera connivenza non punibile e ravvisato un concorso in assenza di un effettivo contributo causale; per entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione per omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando il solo dato ponderale e la mancata considerazione della restituzione delle somme sequestrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della imputata che aveva dedotto l'erronea esclusione della connivenza non punibile e la motivazione manifestamente illogica sulla sua partecipazione concorsuale: la sentenza impugnata è stata annullata nei suoi confronti con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. È stato invece dichiarato inammissibile il ricorso del coimputato, ritenuto generico perché meramente reiterativo delle doglianze di appello sulla riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, senza reale confronto con la motivazione di merito. Conseguentemente, per il coimputato sono state poste a suo carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Il concorso di persone richiede un consapevole contributo causale, morale o materiale, e non può essere desunto da una mera presenza o dalla sola disponibilità comune dei luoghi in cui si trova la droga.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Viene richiamata la fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio, ritenuta integrata in primo e secondo grado per la cocaina rinvenuta con modalità e quantità sintomatiche della destinazione allo smercio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La difesa invocava la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità, ma il ricorso del coimputato è stato dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Costituisce il parametro del sindacato di legittimità dedotto dai ricorrenti per violazione di legge e manifesta illogicità/mancanza di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata quale base per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero da colpa.

Massime di principio

  • Nel reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la distinzione tra concorso di persone e connivenza non punibile richiede la verifica di un consapevole contributo positivo all'altrui proposito criminoso; la mera passività, anche in un contesto di convivenza, non basta per affermare la partecipazione concorsuale.
  • Non è logicamente sufficiente, per fondare il concorso, il solo rinvenimento di droga e strumenti di confezionamento in ambienti comuni di un'abitazione condivisa da coniugi o conviventi, se non sono indicati ulteriori elementi univoci di adesione o agevolazione consapevole.
  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la genericità per aspecificità estrinseca determina l'inammissibilità.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere sorretta da specifiche censure sulla motivazione di merito e non può fondarsi su affermazioni generiche sul solo dato quantitativo della sostanza.
  • La manifesta illogicità della motivazione è ravvisabile solo quando l'argomentazione del giudice sia in contrasto con dati inconfutabili o con massime di esperienza, non quando il ricorrente prospetti semplicemente una lettura alternativa degli elementi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

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