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Sentenza

Sentenza n. 4493/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202602292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, ha presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha comunicato di avere concluso il procedimento con un provvedimento espresso di reiezione dell'istanza del 20 maggio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nel giudizio contro il silenzio l'interesse azionato consiste nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, salvo il caso previsto dall'art. 31, comma 3, c.p.a. La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso ha quindi soddisfatto l'interesse alla conclusione del procedimento e ha fatto venir meno la materia del contendere. Il giudice ha richiamato l'obbligo dell'Amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento e di manifestare espressamente la propria volontà, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia. È stata inoltre accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato in favore del difensore del ricorrente il compenso di € 1.500,00, comprensivo di spese generali e accessori di legge, applicando la riduzione ordinaria del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il giudizio avverso il silenzio dell'Amministrazione; l'interesse tutelato consiste, in via generale, nell'ottenimento di una formale conclusione del procedimento.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Prevede una specifica ipotesi eccettuativa rispetto alla regola per cui, nel giudizio avverso il silenzio, è sufficiente la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso a soddisfare l'interesse azionato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del processo.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di tempestiva conclusione del procedimento e di formale manifestazione della volontà amministrativa.

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    Indica i criteri per la liquidazione del compenso professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Prevede la riduzione ordinaria del 50% dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, applicata dal giudice nella liquidazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse tutelato consiste, salvo la specifica ipotesi prevista dall'art. 31, comma 3, c.p.a., nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà amministrativa, quale che sia il suo contenuto, favorevole o sfavorevole.
  • L'adozione, durante il giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento espresso che conclude il procedimento determina il soddisfacimento dell'interesse azionato e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'obbligo di concludere tempestivamente il procedimento mediante un provvedimento espresso costituisce applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e trova fondamento nell'art. 2 l. 241/1990 e nell'art. 97 Cost.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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