Cassazione Penale, Sentenza n. 47665/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo in punto di valutazione della 'buona fede' alla luce dell'esistenza di una rilevante incertezza interpretativa sull'applicabilità dell'art. 46 della legge regionale n. 17/2004. Per effetto della prescrizione dei reati contestati la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per aver eseguito lavori di demolizione su ruderi di un immobile di interesse storico-artistico in violazione delle norme di tutela (art. 169 dlgs 42/2004 e art. 733 c.p.). In cassazione ha contestato principalmente: 1) travisamento della prova e carenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio (a suo dire si era limitato alla rimozione di macerie); 2) errore di diritto relativo all'applicazione e all'interpretazione dell'art. 46 della legge regionale siciliana n. 17/2004, sostenendo che il silenzio-assenso regionale fosse intervenuto o, comunque, che vi fosse stata una giustificata attendibilità di atti e comportamenti amministrativi che legittimavano la sua condotta e la sua buona fede.
Norme richiamate
art. 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004
Norma nazionale sulla tutela del patrimonio storico-artistico invocata come fondamento sostanziale del reato per le opere eseguite su immobili di interesse storico.
Norma penale sanzionatoria richiamata per le condotte lesive del patrimonio; usata insieme all'art. 169 del dlgs 42/2004 per inquadrare le condotte contestate.
art. 46 della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004
Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Sovrintendenze, entro i termini perentori di 120 giorni. Le competenti Sovrintendenze possono interrompere il termine di 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti ed integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo, entro i successivi 60 giorni, di esprimere il proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra il parere si intende reso in senso favorevole.
La Corte ha riconosciuto che la disposizione prevedeva un meccanismo di rilascio dell'autorizzazione da parte delle Sovrintendenze anche tramite silenzio-assenso, ma ha altresì rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e l'interferenza di successive disposizioni regionali e nazionali che hanno reso la portata della norma incerta. Tale incertezza avrebbe dovuto favorire una valutazione più approfondita della buona fede del ricorrente.
art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004
Norma di riferimento nazionale per il procedimento di autorizzazione paesaggistica; la Corte ha richiamato il rapporto tra disciplina statale e disciplina regionale nella materia della tutela del paesaggio.
art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, comma 1, lett. n)
Ricorda la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, principio utilizzato per inquadrare il ruolo delle norme regionali citate.
art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2011 e art. 20 legge n. 241/1990
La Corte costituzionale ha ritenuto che la modifica regionale del procedimento abbia implicato la tacita abrogazione dell'art. 46 a far data dal 26 aprile 2011; ciò ha contribuito a creare un quadro interpretativo contrastante che la Cassazione ha ritenuto rilevante ai fini della valutazione della buona fede.
DPR n. 632 del 1975, art. 3 e legge della Regione siciliana n. 80 del 1977, art. 11
Riferimenti al processo di decentramento che storicamente hanno motivato la disciplina regionale in materia di autorizzazioni paesaggistiche e al ruolo delle Sovrintendenze in Sicilia.
Corte di cassazione, Sez. III, sent. n. 55500 del 12 dicembre 2018
Giurisprudenza richiamata sul tema del regime di silenzio-assenso e del rilascio delle autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, citata per confermare orientamenti precedenti utili al ragionamento di diritto.
Corte costituzionale, sent. n. 155 del 2021
Decisione che ha rilevato la tacita abrogazione della disposizione regionale (art. 46 L.R. 17/2004) per effetto di successivi interventi normativi, contribuendo a evidenziare l'esistenza di un contrasto interpretativo rilevante.
Massime di principio
- In presenza di una normativa regionale che prevede silenzio-assenso, la sua portata e la sua sopravvivenza rispetto a norme successive devono essere attentamente valutate: l'incertezza interpretativa può influire sulla configurabilità della colpa o sulla sussistenza della buona fede dell'agente.
- Quando coesistono atti e pareri amministrativi contraddittori o una prassi amministrativa non univoca, il giudice penale deve approfondire l'accertamento della buona fede soggettiva dell'imputato prima di escluderla.
- Il dubbio interpretativo rilevante a favore dell'imputato può rendere più credibile la sua affidamento su un presunto silenzio-assenso o su autorizzazioni apparse possibili, incidendo sulla responsabilità penale.
- Se i reati risultano estinti per prescrizione, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio; tuttavia la valutazione preventiva degli aspetti di diritto e buona fede resta rilevante per l'esito del giudizio.
- Nel conflitto tra disciplina statale e norme regionali in materie di competenza esclusiva regionale, va valutata la portata e la vigenza delle norme regionali alla luce degli interventi successivi e della giurisprudenza costituzionale.
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