Cassazione Civile, Ordinanza n. 31666/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla negoziazione, presso una filiale bancaria, di tre assegni di traenza non trasferibili di origine assicurativa, sottratti dopo la spedizione postale, contraffatti e poi incassati mediante versamento su un conto corrente aperto pochi giorni prima presso la stessa filiale. La società assicuratrice chiedeva la condanna della banca al risarcimento del danno, sostenendo che l'istituto avesse violato l'obbligo di diligenza professionale nell'identificazione del presentatore e nella verifica della regolarità dei titoli. La Corte d'appello aveva invece escluso la responsabilità della banca, valorizzando l'apparente legittimazione del presentatore, l'avvenuta identificazione al momento dell'apertura e della negoziazione del conto, l'assenza di evidenti alterazioni sulle copie fotostatiche degli assegni, la coincidenza tra luogo di emissione e di negoziazione e la non percepibilità della contraffazione del documento di identità. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 43 del r.d. n. 1736/1933, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità della banca nonostante il consolidato principio sulla diligenza professionale dell'istituto negoziatore; 2) travisamento della prova e nullità della sentenza ex art. 115 c.p.c., assumendo che gli assegni presentassero anomalie, che il presentatore non fosse stato nuovamente identificato all'incasso e che non vi fosse la coincidenza territoriale indicata in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la censura contrastante con la giurisprudenza consolidata, secondo cui il giudizio sulla diligenza professionale della banca negoziatrice, in tema di assegni di traenza, costituisce applicazione di una clausola generale ed è censurabile in cassazione solo se si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi del diritto vivente; nel caso concreto, tuttavia, la doglianza mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione di merito della condotta della banca. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che il dedotto travisamento della prova non è censurabile con il ricorso per cassazione, dovendo semmai essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, con revocazione per errore di fatto, mentre la diversa lettura del materiale probatorio sarebbe stata comunque una richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
la censura sulla sua violazione è stata ritenuta inammissibile perché contrastante con la giurisprudenza consolidata sulla diligenza professionale della banca negoziatrice di assegni di traenza
la diligenza professionale della banca negoziatrice è trattata come clausola generale, la cui concretizzazione da parte del giudice di merito integra un giudizio di diritto censurabile solo nei limiti propri del controllo di legittimità
è il parametro richiamato per la censura di violazione o falsa applicazione di legge, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché volta in realtà a sollecitare una diversa valutazione di merito
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a orientamenti giurisprudenziali costanti della Corte
il travisamento della prova è stato evocato come vizio della sentenza, ma la Corte ha escluso che possa essere dedotto in cassazione nei termini proposti
la censura è stata ritenuta impropria, poiché il motivo non denunciava un vero error in procedendo ma tendeva a contestare la ricostruzione del fatto
la Corte ha osservato che, ove si intendesse contestare la lettura del materiale probatorio, il motivo avrebbe dovuto essere veicolato, se del caso, come vizio motivazionale nei limiti consentiti
il travisamento del contenuto oggettivo della prova, inteso come svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per il contributo unificato richiamato ai fini del raddoppio
Massime di principio
- La diligenza professionale della banca che negozia un assegno di traenza va valutata come applicazione di una clausola generale, ma la sua concretizzazione è censurabile in cassazione solo se si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard del diritto vivente; non è sufficiente proporre una diversa lettura del fatto.
- In tema di pagamento di assegni di traenza, l'accertamento della responsabilità della banca negoziatrice richiede la verifica, in concreto, di eventuali anomalie percepibili del titolo o del presentatore, ma la valutazione del merito sulla loro effettiva rilevanza non può essere sostituita dalla Cassazione.
- Il travisamento della prova, quando consista in una svista sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio, non è normalmente deducibile con il ricorso per cassazione; il rimedio proprio è la revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti.
- Se la censura mira in realtà a contestare la diversa interpretazione del materiale probatorio discusso tra le parti, essa deve essere proposta nei limiti dei motivi consentiti per il vizio di motivazione e non come deduzione di un error in procedendo.
- La deduzione di violazioni di legge o di nullità processuali non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito della controversia in sede di legittimità.
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