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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17878/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Bergamo sostenendo la carenza della motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.; in sostanza si contestava che il Tribunale non avrebbe accertato/espresso valutazione sull'eventuale esistenza di cause di proscioglimento/non punibilità prima di applicare la pena ex art.444 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non consentito dall'art.448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla L. 103/2017), che limita i motivi proponibili contro le sentenze ex art.444 c.p.p. Ha dunque rigettato la censura relativa alla verifica delle cause di non punibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. Resta pertanto confermata, nei suoi effetti, la sentenza di patteggiamento che aveva inflitto 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati indicati (art.73 DPR 309/1990 e art.337 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la procedura di giudizio abbreviato o il patteggiamento (applicazione della pena concordata). La Corte ricorda che le sentenze pronunciate ex art.444 sono soggette a limiti di impugnabilità in Cassazione.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento ai reati in materia di sostanze stupefacenti per i quali è stata applicata la pena mediante patteggiamento.

  • art. 337 cod. pen.

    Riferimento al reato contestato (minaccia a pubblico ufficiale o analogo, come indicato nella sentenza di merito); usato solo per descrivere le fattispecie sanzionate.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle cause di non punibilità/estinzioni o proscioglimento che il ricorrente sosteneva non essere state verificate dal Tribunale; la Corte ha ritenuto che tale censura non rientri tra i motivi proponibili in cassazione contro una sentenza ex art.444.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con L. 23/6/2017 n.103)

    La Corte interpreta questa disposizione come limitativa dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze ex art.444: sono ammissibili solo i motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le sanzioni per i ricorsi inammissibili e che la Corte ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall'art.448, comma 2-bis: espressione della volontà dell'imputato; difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; errata qualificazione giuridica del fatto; illegittimità della pena o della misura di sicurezza.
  • Questioni di motivazione relative a verifiche (ad es. assenza di cause di non punibilità) che non rientrano in quei motivi non possono essere dedotte in Cassazione: chi intende contestarle deve sollevarle nei gradi precedenti o inquadrare la censura in uno dei motivi ammessi (quando possibile).
  • Un ricorso dichiarato inammissibile comporta conseguenze economiche rilevanti: condanna alle spese e possibile pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; dunque va valutata attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso.
  • Nelle procedure di patteggiamento è cruciale che il difensore verifichi e faccia emergere nel verbale ogni questione sostanziale (comprese eventuali cause di non punibilità) o valuti rimedi alternativi, dato il ridotto spazio di impugnazione in Cassazione.

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