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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29179/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Amministrazione finanziaria contestava a una società operante nel commercio al dettaglio di ferramenta, per l'anno d'imposta 2005, maggiori ricavi e quindi maggiori imposte IVA e IRAP, oltre a maggior reddito d'impresa imputato per trasparenza ai soci. L'accertamento si fondava su un ricalcolo del reddito mediante percentuale di ricarico determinata con criterio di media ponderata, riferita alle vendite per tipologia di articoli. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti e la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo che l'Ufficio avesse indebitamente proiettato sull'anno 2005 la percentuale di ricarico desunta per l'anno 2004. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse mal interpretato la motivazione dell'avviso e creduto che la media ponderata fosse stata elaborata su specificità dell'anno 2004 anziché del 2005; 2) violazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la percentuale di ricarico determinata per un esercizio può essere estesa ad annualità diverse se non cambia la natura dell'attività imprenditoriale e che, in mancanza di allegazione di mutamenti aziendali, la CTR avrebbe dovuto ammettere la legittimità del metodo utilizzato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non denunciava un vero omesso esame di fatti storici decisivi ma solo una pretesa errata considerazione della motivazione dell'avviso di accertamento; ha inoltre osservato, sul piano del merito, che dall'avviso trascritto non emergeva alcun riferimento alle specificità dell'anno 2005. Ha invece accolto il secondo motivo, riaffermando il principio per cui, nell'accertamento induttivo, l'Ufficio deve usare dati inerenti al periodo d'imposta accertato, ma una percentuale di ricarico validamente determinata per un esercizio può essere estesa ad anni diversi se la natura dell'attività imprenditoriale non è mutata. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio è configurabile solo come omesso esame di fatti storici decisivi e discussi tra le parti, non come contestazione della valutazione della motivazione o dell'interpretazione dell'atto impositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di censurare la violazione di legge sostanziale in relazione ai criteri giuridici applicati all'accertamento.

  • art. 54 del d.P.R. 633 del 1972

    È la norma posta a base dell'accertamento IVA richiamata per sostenere la legittimità del metodo induttivo e del ricarico.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, in relazione all'utilizzo della percentuale di ricarico come dato presuntivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, a fondamento del ricarico accertato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la contribuente sosteneva che l'Ufficio non avesse dimostrato mutamenti idonei a giustificare variazioni del ricarico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma è deducibile solo quando sia stato completamente omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece ammissibile una censura che miri a rivalutare il contenuto dell'atto impositivo o la motivazione della sentenza.
  • In materia di accertamento induttivo fondato sulla percentuale di ricarico, l'Ufficio deve ancorare la ricostruzione ai dati del periodo d'imposta oggetto di verifica; tuttavia la percentuale di ricarico determinata per un esercizio può essere utilizzata anche per annualità diverse se non risulta mutata la natura o l'organizzazione dell'attività imprenditoriale.
  • Chi contesta l'estensione del ricarico da un'annualità ad altre deve allegare e, nei limiti del processo, dimostrare la sopravvenienza di elementi nuovi o mutamenti significativi dell'attività tali da rendere inattendibile la proiezione del dato originario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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