Cassazione Civile, Ordinanza n. 12399/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Due proprietarie di un fondo servente avevano chiesto l’accertamento della cessazione di una servitù di passaggio ex art. 1055 c.c., sostenendo che l’interclusione del fondo dominante fosse venuta meno perché il proprietario di quest’ultimo aveva acquistato appezzamenti confinanti e prospicienti la strada pubblica. Il convenuto aveva contestato tale cessazione, deducendo anche questioni processuali e chiamando in causa il soggetto cui aveva ceduto il compendio immobiliare. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione sulla base di una relazione tecnica comunale prodotta in appello, ritenendola documento nuovo ammissibile e decisivo per escludere che l’interclusione fosse cessata. In cassazione le attrici hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla servitù coattiva e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte d’appello rigettato la domanda senza una riconvenzionale specifica del convenuto; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere ammesso la relazione comunale come nuova prova senza verificare la causa non imputabile; 3) violazione dell’art. 2699 c.c. per avere attribuito alla relazione efficacia probatoria qualificata; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione della consulenza tecnica di parte e mancata rivalutazione comparativa delle prove già acquisite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo infondata la tesi secondo cui il convenuto avrebbe dovuto proporre una domanda riconvenzionale per difendersi dalla domanda di cessazione della servitù, poiché era sufficiente contestare il fatto costitutivo della domanda. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo: la Corte d’appello aveva erroneamente applicato il regime delle nuove prove in appello, richiamando la sola "indispensabilità" del documento, criterio non più sufficiente per i giudizi soggetti alla disciplina successiva alla modifica dell’art. 345 c.p.c.; inoltre, ove una informazione della pubblica amministrazione sia acquisita per la prima volta in appello, occorre verificare la causa non imputabile e procedere a una valutazione comparativa con il materiale istruttorio già formato in primo grado, eventualmente integrando l’istruttoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La cessazione della servitù coattiva per venir meno dell’interclusione presuppone che il passaggio cessi di essere necessario; il convenuto può difendersi contestando tale fatto costitutivo, senza necessità di domanda riconvenzionale.
Richiamato insieme all’art. 1055 c.c. nella disciplina delle servitù coattive e del venir meno dell’interclusione.
Richiamato nel motivo come norma invocata per sostenere la necessità di una domanda riconvenzionale, ma la Corte ne esclude la rilevanza nel senso prospettato.
Richiamato a sostegno della censura sul necessario contenuto della domanda del convenuto, ma il motivo è respinto.
Richiamato a sostegno della censura sul necessario contenuto della domanda del convenuto, ma il motivo è respinto.
Richiamato a sostegno della censura sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ritiene sufficiente la contestazione del fatto costitutivo della pretesa avversaria.
Le nuove prove in appello sono ammissibili, per la disciplina applicabile al caso, solo se la parte dimostra che non potevano essere prodotte in primo grado per causa non imputabile; non basta la sola loro ritenuta indispensabilità.
Le valutazioni o dichiarazioni di scienza di pubbliche amministrazioni su fatti già esistenti nel primo grado possono essere prodotte in appello solo se non era esigibile, con condotta diligente, sollecitare in primo grado l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi.
La Corte esclude che la sentenza d’appello abbia attribuito formalmente alla relazione comunale efficacia di atto pubblico o pubblica fede nel senso denunciato.
La mancata rivalutazione comparativa della consulenza tecnica di parte e delle prove pregresse integra il vizio denunciato, poiché l’ingresso di nuove informazioni richiede il confronto con il materiale istruttorio già acquisito.
art. 54, co. 1, lett. 0b), d.l. 83/2012
Ha modificato l’art. 345 c.p.c. eliminando il criterio della mera indispensabilità della prova nuova in appello.
La modifica dell’art. 345 c.p.c. si applica ai giudizi di appello instaurati avverso sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012.
Massime di principio
- In una controversia sulla cessazione di una servitù coattiva per venir meno dell’interclusione, il convenuto può difendersi contestando l’insussistenza del fatto costitutivo della domanda, senza dover necessariamente proporre una domanda riconvenzionale.
- Le nuove prove documentali in appello, quando consistano in valutazioni o dichiarazioni di scienza di una pubblica amministrazione su fatti già esistenti e riproducibili in documento, sono ammissibili solo se la parte dimostra una causa non imputabile alla loro mancata produzione in primo grado; la sola successiva formazione del documento non basta.
- Nel regime dell’art. 345 c.p.c. successivo alla riforma del 2012, non è sufficiente invocare l’indispensabilità della prova nuova per ammetterla in appello.
- Se in appello viene acquisita una nuova informazione probatoria decisiva, il giudice deve rivalutare comparativamente l’intero compendio istruttorio già formato in primo grado, non potendo fondare la decisione sul nuovo documento in modo isolato.
- Quando le nuove risultanze incidono su accertamenti tecnici già svolti, può rendersi necessaria anche un’integrazione o un supplemento dell’istruttoria in appello, per mantenere la coerenza della valutazione probatoria complessiva.
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