Cassazione Civile, Ordinanza n. 21620/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da una citazione con cui il proprietario di alcune particelle catastali costituenti una stradella in terra battuta ha agito contro una pluralità di soggetti pubblici e privati per: regolamentare i confini delle rispettive proprietà; apporre i termini mancanti; accertare e rimuovere accessi pedonali e carrabili non autorizzati sulla stradella; eliminare prevaricazioni sui diritti di comproprietà; in un procedimento riunito, ottenere anche la rimozione di interventi infrastrutturali abusivi e il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio di primo grado l'attore ha poi rinunciato agli atti nei confronti dell'Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma prima di una pronuncia di estinzione parziale il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per foro erariale in favore del Tribunale di Catanzaro e ha liquidato le spese. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 5, 33, 103 e 306 c.p.c., sostenendo che la rinuncia agli atti e la conseguente estinzione parziale avrebbero dovuto essere considerate prima della competenza e che, una volta estinti i rapporti con le amministrazioni statali, il Tribunale adito avrebbe dovuto conservare la competenza sulle cause scindibili contro gli altri convenuti; 2) violazione degli artt. 91 e 15 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, contestando la liquidazione delle spese sulla base del valore indeterminabile e della media complessità, assumendo che, trattandosi di regolamento di confini, il valore avrebbe dovuto essere determinato ex art. 15 c.p.c. e quindi inferiore.
La decisione
La Corte ha respinto il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, affermando che la procura, pur genericamente formulata, era comunque valida perché successiva al provvedimento impugnato, congiunta al ricorso e idoneamente riferibile alla specifica ordinanza. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo: alla data della domanda erano ancora presenti le amministrazioni statali, sicché operava il foro erariale quale competenza funzionale inderogabile; la rinuncia agli atti successiva non poteva incidere sulla competenza, da valutarsi secondo la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda. Ha inoltre escluso che l'art. 33 c.p.c. impedisse l'operatività del foro erariale anche in presenza di cause cumulate e scindibili contro più convenuti. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la liquidazione delle spese con riferimento al valore indeterminabile e alla media complessità, e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Individua il foro erariale nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, con competenza funzionale inderogabile del giudice del luogo dell'Avvocatura dello Stato competente.
La regola sul cumulo soggettivo non prevale sul foro erariale; la competenza del foro dello Stato opera anche in presenza di più convenuti e cause scindibili.
Richiamato dal ricorrente in tema di cumulo soggettivo, ma ritenuto non idoneo a superare la disciplina speciale del foro erariale.
La rinuncia agli atti e la sua eventuale accettazione non incidono sulla competenza già radicata al momento della domanda.
La competenza va determinata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda; mutamenti successivi sono irrilevanti.
Il giudice decide gradatamente le questioni secondo il loro ordine logico e cronologico, senza invertire la trattazione tra competenza ed eventuale estinzione parziale.
La procura speciale può essere validamente conferita e collegata all'atto impugnatorio senza necessaria contestualità materiale, purché sia successiva al provvedimento impugnato e anteriore alla notifica del ricorso.
Per il ricorso per cassazione è necessaria procura speciale, che nel caso concreto è stata ritenuta sussistente.
Il difensore munito di procura per il merito può proporre regolamento di competenza se ciò non è escluso espressamente dal mandato.
Le spese seguono la soccombenza, anche rispetto alla questione preliminare di rito decisa con il regolamento di competenza.
Richiamato per la determinazione del valore della causa nelle azioni di regolamento dei confini; la censura è stata respinta perché il giudice ha ritenuto corretta la stima del valore indeterminabile in base alle domande complessivamente proposte.
Il valore si determina considerando il cumulo delle domande proposte contro le stesse parti.
Invocato in via preliminare dalle controparti, ma la Corte non lo affronta nel merito perché non decisivo nel provvedimento impugnato.
art. 6, comma 1, R.D. n. 1611/1933
Conferma la competenza del foro erariale quale competenza funzionale inderogabile quando è parte un'amministrazione dello Stato patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
art. 7, R.D. n. 1611/1933
Richiamato come eccezione non pertinente nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se previsto dalla legge.
Usato per la liquidazione delle spese in base al valore indeterminabile e alla media complessità della causa.
Massime di principio
- Nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, la competenza del foro erariale è funzionale e inderogabile e prevale anche in caso di cumulo soggettivo con altri convenuti e di cause scindibili.
- La competenza va verificata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda: atti successivi come rinuncia agli atti, transazione o cessazione della materia del contendere non incidono sul radicamento della competenza.
- In un giudizio con più questioni preliminari, il giudice deve seguire l'ordine logico e cronologico delle questioni senza anticipare l'esame dell'estinzione parziale rispetto alla competenza, salvo il diverso caso del giudizio interrotto e riassunto.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida se è successiva al provvedimento impugnato, congiunta al ricorso e riferibile in modo univoco all'impugnazione; non è richiesta una formula sacramentale o una contestualità materiale assoluta.
- Il regolamento di competenza devolve alla Cassazione anche il capo sulle spese di lite, poiché la statuizione sulle spese non è autonoma rispetto alla decisione sulla competenza.
- Nell'azione di regolamento dei confini, il valore della causa e la conseguente liquidazione delle spese devono essere determinati in base alle domande effettivamente proposte e al cumulo delle pretese verso i medesimi convenuti, quando ciò emerga dagli atti.
- Le spese seguono la soccombenza anche nel regolamento di competenza, e la valutazione della complessità della causa ai fini della liquidazione è censurabile solo entro i limiti del sindacato di legittimità.
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