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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12481/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (factor)

La controversia

Nel procedimento di accertamento del passivo, il credito vantato da una società di factoring era stato escluso dal giudice delegato per asserita carenza di prova della sua effettiva sussistenza ed entità. In sede di opposizione, il Tribunale aveva ritenuto nullo il contratto di factoring prodotto a fondamento del credito perché, pur essendo stato sottoscritto dalla società poi fallita, non risultava sottoscritto dalla factor; da tale premessa aveva tratto la conclusione che mancasse la forma scritta richiesta dall'art. 117 T.U.B. e che, quindi, difettasse il titolo del credito. La ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1325 c.c. e 117 T.U.B. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam non è necessaria la contestualità delle firme e che il contratto risultava comunque concluso per corrispondenza, con successiva manifestazione di volontà della factor prima del fallimento; con il secondo ha denunciato omesso esame dell'effettiva erogazione di somme a titolo di anticipazione e del riconoscimento del debito da parte della società poi fallita, deducendo che, anche in ipotesi di nullità del contratto, il credito restitutorio non sarebbe venuto meno.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendo infondata l'eccezione preliminare del fallimento relativa alla notificazione e al deposito del ricorso. Ha affermato che, in materia di contratti bancari e finanziari soggetti all'art. 117 T.U.B., la forma scritta deve essere letta in senso funzionale e non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'intermediario, potendo il suo consenso desumersi da comportamenti concludenti; ha inoltre rilevato che, anche a voler ipotizzare la nullità del contratto, non può escludersi il credito alla restituzione delle somme effettivamente erogate, con i relativi interessi al tasso legale secondo le regole dell'indebito. Il decreto del Tribunale di Avezzano è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 117 T.U.B.

    La forma scritta richiesta per i contratti bancari e finanziari ha funzione di protezione del cliente e può ritenersi rispettata se il contratto è redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, non essendo necessaria anche la sottoscrizione dell'intermediario, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per sostenere che la forma scritta richiesta dalla legge integra un requisito di validità del contratto, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, mancasse il requisito formale.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per affermare la nullità del contratto; la Corte ne esclude l'applicazione nella specie per insussistenza del vizio di forma.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale in copia digitalizzata può integrare la procura apposta in calce al ricorso nativo digitale.

  • art. 3-bis l. 53/1994

    La mancata attestazione di conformità della procura notificata via PEC non determina inammissibilità quando il difetto sia superato dal deposito dell'originale analogico e dagli altri atti conformi.

  • art. 369 c.p.c.

    L'attestazione di conformità e il deposito degli originali analogici sono letti in funzione dell'assolvimento degli oneri di deposito del ricorso per cassazione.

  • art. 99 l. fall.

    Il termine ridotto per proporre ricorso per cassazione nel procedimento di verifica del passivo si riferisce solo alla notificazione del ricorso e non si estende, in via analogica, all'iscrizione a ruolo.

  • artt. 1219 ss. c.c.

    Richiamati indirettamente nella logica della ripetizione dell'indebito e della restituzione delle somme erogate, ma non espressamente citati nel dispositivo argomentativo principale.

  • art. 2033 c.c.

    In caso di nullità del contratto di finanziamento, le attribuzioni patrimoniali effettuate in base ad esso diventano ripetibili secondo la disciplina dell'indebito, con restituzione del capitale e degli interessi al tasso legale.

Massime di principio

  • Nei contratti bancari e finanziari soggetti alla forma scritta prevista dall'art. 117 T.U.B., la sottoscrizione dell'intermediario non è indispensabile se il contratto è redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e il consenso della banca risulta comunque da comportamenti concludenti.
  • La forma scritta richiesta dalla normativa di settore va interpretata in modo funzionale, in coerenza con la finalità di protezione del cliente, e non come requisito meramente formale sganciato dalla effettiva conoscibilità del contenuto contrattuale.
  • La nullità del contratto di finanziamento non elimina automaticamente ogni pretesa restitutoria: se somme sono state effettivamente erogate, il relativo rapporto si rilegge alla luce dell'indebito, con diritto alla restituzione del capitale e degli interessi legali.
  • Nel ricorso per cassazione telematico, la mancanza di un'attestazione formale può essere superata quando dagli atti e dal deposito degli originali analogici sia comunque desumibile in modo univoco la paternità e la conformità della documentazione notificata.
  • I termini speciali previsti per la proposizione del ricorso per cassazione in materia fallimentare non sono estensibili oltre il loro tenore letterale, né possono essere automaticamente riferiti a adempimenti diversi dalla notificazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContratto di mutuoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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