Cassazione Civile, Ordinanza n. 17601/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi sulla base di indagini finanziarie per redditi di lavoro autonomo relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, poi divenuti definitivi perché non impugnati, seguiti dall'iscrizione a ruolo e dalla notifica di una cartella di pagamento. Il contribuente ha impugnato la cartella deducendo, per quanto ancora rileva, il difetto di notifica degli avvisi presupposti; in primo grado il ricorso è stato respinto, ma in appello la decisione è stata riformata perché la CTR ha ritenuto non provata la rituale esecuzione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. In seguito l'Agenzia ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. deducendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non dimostrata la notifica, nonostante la prova risultasse dai documenti di causa; anche il concessionario della riscossione ha proposto autonoma revocazione. La CTR ha respinto entrambe le domande di revocazione, compensando le spese. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e delle norme del processo tributario, sostenendo che non vi fosse errore revocatorio perché la notifica era stata provata nei documenti e che comunque il giudice di merito aveva errato nella ricostruzione delle formalità di notifica. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente sulla compensazione delle spese e violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 per avere disposto la compensazione senza soccombenza reciproca e senza indicare gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia, osservando che la dedotta erronea percezione della prova di notifica non integra errore revocatorio quando il fatto asseritamente mal percepito ha costituito oggetto di controversia tra le parti. Ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo illegittima la compensazione delle spese disposta dalla CTR perché priva di motivazione specifica e non sorretta dall'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, richieste dall'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto escluso in modo incontrovertibile dagli atti, oppure sull'inesistenza di un fatto invece positivamente risultante, purché il fatto non abbia costituito punto controverso del giudizio.
La disciplina dell'errore di fatto revocatorio richiamata per le sentenze di legittimità conferma che l'errore deve consistere in una svista materiale direttamente evincibile dagli atti.
Le formalità di notifica mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa rilevano come oggetto della controversia sulla ritualità delle notifiche.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La motivazione della decisione tributaria deve essere espressa, pur nel rispetto del parametro di sinteticità.
art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
La compensazione nel processo tributario è eccezionale e richiede, fuori dalla soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella sentenza.
La clausola delle gravi ed eccezionali ragioni opera come limite alla regola della soccombenza ed esige motivazione puntuale; la compensazione non può fondarsi su ragioni illogiche o erronee.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per censurare la nullità della sentenza e i vizi motivazionali/processuali relativi alla compensazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura per la violazione di legge in tema di compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica all'Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Richiamato nel testo quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste solo quando vi sia una falsa percezione immediatamente e direttamente ricavabile dagli atti, senza bisogno di apprezzamenti interpretativi, e non può riguardare un fatto che sia stato oggetto di contestazione tra le parti.
- La revocazione per errore di fatto non è uno strumento per riproporre sotto altra veste questioni di merito già dibattute, come la ritualità di una notifica o la valutazione della relativa prova.
- Nel processo tributario la compensazione delle spese costituisce deroga alla regola della soccombenza e richiede, salvo soccombenza reciproca, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate in sentenza.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere concreta e verificabile; una formula generica o apparente integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Le gravi ed eccezionali ragioni possono derivare da fattori sopravvenuti o da situazioni analoghe che rendano sproporzionata l'applicazione integrale della soccombenza, ma devono essere specificamente indicate dal giudice.
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