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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29580/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società ferroviaria)

La controversia

La controversia origina da un verbale elevato dal personale di controlleria su un treno "Leonardo Express" per la presunta assenza di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio. Alla violazione è seguita un'ordinanza-ingiunzione con cui è stato richiesto il pagamento di una somma composta da sanzione, spese amministrative e tasse/sovrattasse. L'opposizione dell'interessato è stata rigettata sia in primo grado sia in appello. Con il ricorso per cassazione il viaggiatore ha dedotto, da un lato, l'omesso esame di un fatto decisivo: egli sosteneva di essere salito a bordo munito di biglietto per una certa tratta, ma di essere stato tratto in errore dalle informazioni del personale ferroviario circa la fermata del treno. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 2700 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva attribuito al verbale efficacia probatoria anche su circostanze non attestate come direttamente percepite dal pubblico ufficiale, in particolare sull'elemento soggettivo e sulle cause di esclusione della responsabilità. Con il secondo motivo ha contestato il potere sanzionatorio del personale ferroviario, assumendo che, in assenza di contratto di servizio pubblico e in presenza di libera determinazione del prezzo del servizio, i controllori non avrebbero la qualifica di pubblici ufficiali né il potere di redigere verbali dotati di fede privilegiata e di irrogare sanzioni; ha quindi dedotto anche violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a erronea applicazione della disciplina sanzionatoria del d.P.R. n. 753/1980, del r.d.l. n. 1948/1934 e degli artt. 1679 e 1341 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: il fatto storico invocato non risultava dimostrato nei termini prospettati né dalla sentenza impugnata né dagli atti riprodotti in ricorso, con conseguente inammissibilità/superamento del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; inoltre, la buona fede invocata come errore incolpevole richiede elementi positivi estranei alla condotta dell'agente e non risultanti nel caso concreto. Quanto al verbale, la Corte ha ribadito che il personale di Trenitalia incaricato del controllo titoli riveste la qualifica di pubblico ufficiale e che il verbale fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze attestate come avvenute in presenza del verbalizzante; nel giudizio di opposizione sono contestabili solo i fatti che esulano da tale attestazione, mentre ogni contestazione sull'alterazione della realtà o sugli errori percettivi va proposta con querela di falso. Ha inoltre confermato l'applicabilità dell'art. 23 d.P.R. n. 753/1980 anche in relazione al servizio oggetto di causa, e ha escluso la violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, trattandosi in realtà di doglianze sulla valutazione del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 d.P.R. n. 753 del 1980

    "i viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio"; "i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio ... sono soggetti alla sanzione amministrativa"

    La norma impone ai viaggiatori di munirsi di valido titolo di viaggio e prevede sanzione, tasse e sovrattasse per chi ne sia sprovvisto, senza distinguere, per quanto rileva, tra diverse tratte o regimi tariffari.

  • art. 114 l. n. 689 del 1981

    È richiamata come norma che eleva la misura della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di munirsi di valido titolo di viaggio.

  • r.d.l. n. 1948 del 1934, conv. in l. n. 911 del 1935

    È richiamato come disciplina delle tasse e sovrattasse dovute in caso di inosservanza dell'obbligo di munirsi di valido titolo di viaggio.

  • art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; la fede privilegiata non copre fatti estranei all'attestazione, ma quelli compresi nell'accertamento documentato.

  • art. 2699 c.c.

    Il verbale redatto dal personale ferroviario, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue attribuzioni, integra un atto pubblico.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di tale norma è configurabile solo se l'onere probatorio viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti la valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non coincide con una mera contestazione dell'esito della valutazione probatoria; ricorre solo se il giudice non pone a fondamento della decisione le prove dedotte o utilizza prove non introdotte nei casi non consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo nei ristretti casi in cui il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutare liberamente una prova soggetta a regola legale, non nella mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, effettivamente dedotto, controverso, risultante dagli atti e decisivo; non consente di censurare la mera valutazione delle prove.

  • art. 3 l. n. 689 del 1981

    Per le violazioni amministrative opera una presunzione di colpa in capo all'autore della violazione, che può liberarsi dimostrando di aver agito senza colpa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, già allegato e provato nel processo, e non la semplice critica alla valutazione delle prove.
  • Nelle violazioni amministrative la colpa è presunta; spetta all'autore della violazione dimostrare di aver agito senza colpa, potendo invocare la buona fede solo se l'errore sulla liceità derivi da elementi positivi esterni, incolpevoli e inevitabili.
  • L'efficacia di fede privilegiata dell'atto pubblico copre i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; nel giudizio di opposizione non possono essere contestati con prova ordinaria i fatti così attestati, ma solo quelli estranei all'attestazione o oggettivamente contraddittori, restando altrimenti necessaria la querela di falso.
  • La qualifica di pubblico ufficiale può spettare anche al personale di una società privata quando esso operi nell'ambito di una funzione regolata dal diritto pubblico e svolga attività certificative o accertative con rilievo autoritativo.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere trasformata in un riesame del merito della valutazione delle prove, che resta sottratto al controllo di legittimità salvo i casi tipizzati dalla giurisprudenza di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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