Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09994/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla segnalazione a sofferenza effettuata da un istituto di credito nei confronti di una società debitrice e di una persona fisica collegata alla posizione debitoria. In primo grado il tribunale aveva ritenuto sussistenti i presupposti della segnalazione e aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalle parti segnalate. In appello le stesse avevano sostenuto che la segnalazione fosse illegittima perché fondata solo sull'inadempimento e non su una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria, inoltre avevano censurato il mancato esame del miglioramento dei bilanci successivi, della natura discrezionale e non automatica della segnalazione e del fatto che il pregiudizio da essa causato si fosse ripresentato dopo una seconda segnalazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che la segnalazione fosse ingiustificata perché l'intermediario non avrebbe correttamente valutato la complessiva situazione finanziaria del cliente; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto superfluo esaminare la domanda risarcitoria una volta esclusa l'illiceità della segnalazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che il tribunale non aveva fondato la legittimità della segnalazione sul solo inadempimento, ma aveva valutato la complessiva situazione di grave difficoltà economica della debitrice, desunta da diversi elementi oggettivi: mancato pagamento delle rate del mutuo rinegoziato con moratoria, assenza di movimentazione del conto corrente di appoggio e dati di bilancio. Le contestazioni delle ricorrenti sono state qualificate come critiche di merito, non scrutinabili in cassazione. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile sia perché diretta contro l'ordinanza della Corte d'appello ex art. 348-bis c.p.c. e non contro vizi propri del provvedimento di primo grado, sia perché non indicava un vero "fatto" decisivo omesso, essendo la domanda risarcitoria una domanda e non un fatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e le ricorrenti sono state condannate alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché il giudice di merito aveva già svolto una valutazione complessiva della situazione debitoria.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale norma sulla buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha ritenuto che la legittimità della segnalazione fosse stata valutata dal giudice di merito sulla base di elementi complessivi e non del solo inadempimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come base del motivo per violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura perché non era indicato un fatto decisivo omesso.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato in relazione all'ordinanza di inammissibilità dell'appello; la Corte ha osservato che il motivo non poteva investire l'ordinanza se non per vizi processuali propri.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato per porre a carico delle ricorrenti l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    citato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass., S.U., n. 1914/2016

    richiamata per il principio secondo cui il motivo non può investire l'ordinanza di inammissibilità dell'appello se non per vizi processuali propri.

Massime di principio

  • La legittimità della segnalazione a sofferenza non può essere valutata sul solo dato dell'inadempimento formale, ma richiede una verifica della complessiva situazione economico-finanziaria del debitore secondo elementi oggettivi e complessivi.
  • Le censure che sollecitano una diversa lettura del materiale istruttorio e una rivalutazione del merito non sono ammissibili in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia già motivato sulla base di plurimi indici di difficoltà patrimoniale.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non è sufficiente lamentare il mancato esame di una domanda o di un'argomentazione giuridica.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione non può censurare liberamente la decisione di merito attraverso vizi che non attengano a un vizio processuale proprio dell'ordinanza.
  • La segnalazione bancaria è legittima solo se l'intermediario abbia svolto un apprezzamento serio e complessivo della condizione del cliente, coerente con i canoni di correttezza e buona fede.
  • La contestazione della segnalazione e della conseguente domanda risarcitoria deve misurarsi con gli accertamenti di merito già compiuti; in cassazione non è possibile trasformare il ricorso in un terzo grado di giudizio sul fatto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.