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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15546/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un privato aveva convenuto la società postale dinanzi al Giudice di pace chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lo smarrimento di un pacco spedito all'estero, contenente beni del valore dichiarato di euro 831,00. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda ritenendo applicabile la responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c.; il Tribunale aveva confermato la decisione in appello. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) incompetenza per valore del Giudice di pace, sostenendo che la domanda, formulata anche con riferimento a euro 5.200,00, dovesse ritenersi di valore superiore; 2) erronea disapplicazione delle clausole contrattuali limitative della responsabilità e dell'indennizzo forfettario previsto dalle condizioni generali del servizio, richiamando il d.lgs. n. 261/1999 e l'art. 1382 c.c.; 3) omessa applicazione del limite legale o convenzionale al risarcimento nel trasporto di cose, con richiamo agli artt. 1218, 1693 e 1696 c.c. e alla disciplina internazionale del trasporto aereo; 4) mancata considerazione dell'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di prova del reclamo preventivo previsto contrattualmente, o comunque mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la determinazione del valore della controversia ai fini della competenza è riservata al giudice di merito e, nel caso concreto, il valore di euro 2.000,00 risultava dall'atto introduttivo e dalla nota di iscrizione a ruolo, mentre il riferimento a euro 5.200,00 era stato interpretato come richiamo allo scaglione del contributo unificato o come mero errore materiale. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, poiché la ricorrente non aveva trascritto né indicato puntualmente le clausole contrattuali asseritamente violate, impedendo il controllo di legittimità sulle censure. Non essendosi costituito l'intimato, non sono state liquidate spese di cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato per la censura di incompetenza per valore; la Corte ribadisce che l'accertamento del valore ai fini della competenza è riservato al giudice di merito.

  • art. 10 c.p.c.

    È la norma invocata per sostenere che il valore della causa dovesse determinarsi sulla domanda complessiva; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 320, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la mancata modifica delle conclusioni confermava il petitum eccedente; la Corte non accoglie la doglianza.

  • D.lgs. n. 261/1999

    Invocato per affermare la validità di clausole contrattuali di indennizzo limitativo nel servizio postale; la Corte non esamina nel merito la censura per difetto di specificità.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla responsabilità del vettore e alla disciplina contrattuale; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 1382 c.c.

    Invocato per qualificare l'indennizzo contrattuale come clausola penale; la Corte non entra nel merito per mancanza di specificità.

  • art. 1693 c.c.

    Norma applicata nei gradi di merito per la responsabilità del vettore per perdita della cosa trasportata; la Cassazione non la riforma perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 1696, comma 2, c.c.

    Richiamato per il limite legale al risarcimento nel trasporto di cose; censura non scrutinata nel merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato per la regolazione delle spese di lite; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione della clausola contrattuale rilevante.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    La Corte lo applica come parametro di ammissibilità del ricorso, esigendo specificità dei motivi e trascrizione/indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di autosufficienza del ricorso, per indicare che devono essere forniti i riferimenti idonei a identificare la fase processuale di produzione dei documenti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'accertamento del valore della controversia ai fini della competenza appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da una lettura non implausibile degli atti introduttivi e della nota di iscrizione a ruolo.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: chi denuncia l'erronea applicazione di clausole contrattuali deve trascrivere o indicare puntualmente il contenuto delle clausole asseritamente violate e gli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La mera allegazione di una responsabilità contrattuale o di limiti risarcitori speciali non consente il sindacato di legittimità se il ricorso non mette la Corte in condizione di verificare direttamente gli elementi decisivi della censura.
  • La deduzione di un'omessa pronuncia o di un'errata regolazione delle spese fondata su una clausola contrattuale richiede la precisa indicazione della clausola stessa; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non si procede alla liquidazione delle spese in favore dell'intimato che non si sia difeso, ma resta fermo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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