Cassazione Penale, Sentenza n. 27328/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'applicazione della custodia cautelare in carcere a un indagato ritenuto coinvolto in un'associazione finalizzata al narcotraffico facente capo a un sodalizio mafioso, nonché in due episodi di importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America. Il G.I.P. aveva inizialmente negato la misura per insussistenza di gravi indizi sul reato associativo e di esigenze cautelari sui reati-fine, valorizzando anche la risalenza temporale dei fatti; il Tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., ha invece applicato la custodia in carcere. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e motivazione illogica sulla sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che il giudice del riesame avesse valorizzato solo chat criptate, insufficienti a provare uno stabile inserimento nel sodalizio e idonee al più a dimostrare contiguità; 2) violazione di legge e carenza motivazionale sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p., per mancata dimostrazione della consapevolezza dell'effetto agevolatore delle condotte; 3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per l'insussistenza e non attualità delle esigenze cautelari, essendo la motivazione del riesame fondata solo sulla doppia presunzione cautelare e non su un autonomo apprezzamento del pericolo di recidiva, anche in ragione della distanza temporale dai fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale indiziario e delle circostanze di fatto, operazione preclusa al giudizio di legittimità in materia cautelare. Ha quindi confermato, nei fatti, la tenuta dell'ordinanza del riesame che aveva applicato la custodia in carcere, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La contestazione associativa in materia di stupefacenti sorregge la misura cautelare; nel caso concreto la Corte ritiene congrua la valutazione di gravi indizi di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico.
L'aggravante di agevolazione mafiosa è ritenuta sussistente quando le condotte siano funzionalmente correlate al contesto mafioso e l'agente sia consapevole della loro finalità agevolativa.
Le esigenze cautelari devono essere apprezzate dal giudice del merito; nel caso concreto la Corte ritiene adeguata la motivazione sulla persistenza del pericolo di recidiva.
Per il titolo di reato contestato opera la doppia presunzione cautelare di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere.
L'ordinanza del riesame è stata pronunciata in sede di appello del pubblico ministero contro il rigetto della misura cautelare.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La Corte richiama la norma sulla sintesi dei motivi nel ricorso.
Disposti gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.
Non citato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze in materia di misure cautelari personali, la Cassazione può scrutinare solo la violazione di specifiche norme di legge e la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del compendio indiziario.
- La motivazione del riesame è immune da censura quando espone in modo coerente il nesso tra gli indizi e il giudizio di probabile colpevolezza, senza errori logici o giuridici evidenti; non è consentito sollecitare in cassazione una nuova lettura del materiale investigativo.
- La partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta da elementi sintomatici quali la stabile interlocuzione con i vertici del gruppo, il ruolo operativo nell'esecuzione delle operazioni illecite, la gestione di spedizioni di ingenti quantitativi di droga e l'uso di canali comunicativi criptati in un contesto di affidamento reciproco.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è configurabile quando le condotte dell'agente siano concretamente e funzionalmente inserite nel perseguimento degli scopi del sodalizio mafioso e l'autore ne sia consapevole.
- In presenza di un titolo di reato assistito da presunzione cautelare, la motivazione sull'esigenza di custodia in carcere è sufficiente se dà conto della concretezza e attualità del pericolo di recidiva e dell'adeguatezza della misura rispetto alla pericolosità dell'indagato.
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