Cassazione Civile, Ordinanza n. 27231/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta da una parte acquirente per ottenere il trasferimento di immobili promessi in vendita da un dante causa deceduto. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, una delle convenute aveva eccepito in via pregiudiziale la nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado nei suoi confronti; la Corte d’appello aveva accolto l’eccezione, dichiarando la nullità della citazione introduttiva e degli atti conseguenti e rimettendo la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 156 e 149 c.p.c. e dell'art. 8 L. 890/1982, sostenendo che la notificazione a mezzo posta si era perfezionata per compiuta giacenza presso il domicilio della destinataria, con conseguente erroneità della declaratoria di nullità; 2) nullità della sentenza e del procedimento d'appello per violazione del contraddittorio, poiché l'ordinanza fuori udienza che fissava la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. non sarebbe stata comunicata al difensore della parte appellata con le forme dovute. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto fondato, rilevando che la comunicazione del provvedimento avrebbe dovuto avvenire via PEC, essendo stato il difensore appositamente indicato, e che il deposito in cancelleria non era idoneo. Ciò ha impedito alla difesa di partecipare alla discussione finale, con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo motivo, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte d'appello è stata quindi eliminata per nullità del procedimento, derivante dall'omessa valida comunicazione dell'udienza di discussione al difensore della parte costituita.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, che aveva condotto al trasferimento degli immobili in primo grado
richiamato per la rimessione della causa al primo giudice a seguito della dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo
invocato nel primo motivo in tema di sanatoria/nullità della notificazione
invocato nel primo motivo in tema di notificazione a mezzo posta
invocato nel primo motivo per sostenere il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza
invocato nel secondo motivo in tema di regolarità degli atti e delle comunicazioni di cancelleria
ritenuto applicabile nel senso che la comunicazione del provvedimento al difensore dovesse avvenire a mezzo PEC e non con deposito in cancelleria
invocato nel secondo motivo a sostegno delle irregolarità della comunicazione al difensore costituito
invocato nel secondo motivo in relazione alla comunicazione del provvedimento fuori udienza
art. 16, comma 4, d.l. 179/2012
richiamato nel secondo motivo per la disciplina delle comunicazioni telematiche ai difensori
richiamato per la decisione della causa all'esito della discussione orale, che presuppone la valida partecipazione delle parti
art. 25, comma 1, lett. d), n. 1, L. 183/2011
richiamato quale norma modificativa dell'art. 136 c.p.c. sulla comunicazione via PEC
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello, la comunicazione del provvedimento che fissa l'udienza di discussione deve essere effettuata al difensore costituito con le modalità prescritte dalla legge, e quando sia stato indicato un indirizzo PEC la comunicazione a mezzo PEC è necessaria; il mero deposito in cancelleria non è idoneo se la legge richiede la comunicazione telematica.
- L'omessa valida comunicazione al difensore dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa nella fase finale del giudizio e integra, di per sé, una violazione del contraddittorio che determina la nullità della sentenza.
- Ai fini della nullità della sentenza per violazione del contraddittorio nel procedimento decisorio, non è necessario dimostrare quali specifiche difese sarebbero state svolte se la parte fosse stata messa in condizione di partecipare alla discussione.
- Quando un motivo di ricorso attiene a un vizio processuale che investe la validità della sentenza impugnata e ne determina la nullità, l'esame degli ulteriori motivi che riguardano il merito può restare assorbito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27203/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27204/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27206/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27209/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27212/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27215/2023 del 25/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →