Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’interpretazione di un accordo sindacale aziendale del 16 luglio 2009, che prevedeva un’indennità in forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza per l’attività prestata fuori sede o presso strutture esterne agli uffici aziendali. La Corte d’appello di Roma aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado e aveva riconosciuto tale indennità anche a lavoratrici assegnate all’ufficio del condono edilizio situato presso la sede di Via di Decima, ritenendo che rientrassero nel novero delle attività svolte presso strutture esterne. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’accordo sindacale in relazione agli artt. 1362 e seguenti c.c. e censurando l’interpretazione data dalla Corte territoriale. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza della società si risolvesse in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative dell’accordo sindacale, senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici né l’assoluta illogicità o inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi confermato l’impostazione secondo cui l’interpretazione del negozio è questione riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la soluzione adottata è plausibile. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà mirava a contestare l’interpretazione del contratto collettivo, censura non ammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa del testo.
Le regole di interpretazione negoziale possono essere sindacate in cassazione solo nei limiti della dedotta e specifica violazione dei canoni ermeneutici o di una motivazione illogica; non basta contrapporre una diversa interpretazione.
È richiamata la procedura camerale semplificata per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base della disciplina sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione di un atto di autonomia negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente viziata.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che si limiti a contrapporre alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione del testo negoziale, ancorché astrattamente plausibile o più favorevole alla parte.
- Quando una clausola contrattuale consente più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra queste non è sindacabile in cassazione se la soluzione adottata è coerente e ragionevole.
- La denuncia di violazione delle regole di interpretazione contrattuale richiede una specifica indicazione del canone asseritamente violato e delle ragioni per cui l’interpretazione accolta sarebbe oggettivamente erronea.
Come è indicizzato
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