Cassazione Civile, Ordinanza n. 30459/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un verbale unico di accertamento dell’Ispettorato territoriale del lavoro che contestava a una cooperativa e a un consorzio utilizzatore la violazione della disciplina collettiva in tema di maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché la mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di carenza per malattia. L’ispettorato riteneva inoltre errata la base imponibile previdenziale e disponeva la revoca di sgravi e benefici contributivi, con diffida al pagamento di contributi e somme ulteriori. Dopo il primo grado e l’appello, che avevano in larga parte confermato le riprese contributive e accertato anche la responsabilità solidale del consorzio per una parte del debito, il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) erronea applicazione del minimale contributivo alle prestazioni di straordinario, notturno, festivo e alla c.d. malattia breve, sostenendo che gli accordi aziendali in deroga al CCNL avrebbero dovuto incidere anche sull’imponibile previdenziale; 2) erronea applicazione del minimale contributivo alla sospensione concordata della prestazione lavorativa, con richiamo agli artt. 2116 e 1362 c.c., all’art. 2697 c.c. e al CCNL di settore; 3) illegittima revoca degli sgravi contributivi in assenza di DURC negativo e senza verifica di una irregolarità ostativa; 4) erronea qualificazione della fattispecie come evasione contributiva anziché omissione contributiva, con contestazione delle sanzioni applicate; 5) erronea affermazione del giudicato interno su alcuni capi della sentenza di primo grado relativi al computo degli sgravi per trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i cinque motivi. Ha ribadito che il minimale contributivo si calcola sulla retribuzione dovuta secondo legge, contratto collettivo o contratto individuale se migliorativo, e non su quanto di fatto corrisposto; che tale regola opera anche in caso di sospensioni concordate della prestazione o di modulazioni pattizie dell’orario, quando non trovino base in legge o nel contratto collettivo; che il possesso del DURC non impedisce il recupero di contributi o sgravi indebitamente fruiti, perché il DURC è condizione necessaria ma non sufficiente e non rende inesigibili differenze contributive; che l’omessa o infedele denuncia delle retribuzioni e dei rapporti di lavoro integra evasione contributiva quando l’importo non sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, restando a carico del datore l’onere di provare l’assenza di intento fraudolento; e che la Corte territoriale aveva correttamente escluso che le allegazioni in appello fossero idonee a superare il giudicato formatosi su alcuni capi della sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata formale costituzione dell’INPS.
Norme richiamate
ricorso ex art. 414 c.p.c.
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado in materia di lavoro.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
titolo di ricorso per cassazione per violazione di legge, richiamato per tutti i motivi.
art. 1 del d.l. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989
art. 1 del d.l. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989
la base imponibile contributiva va determinata sulla retribuzione dovuta e non su quella concretamente corrisposta; il minimale contributivo opera anche nel rapporto contributivo autonomo rispetto a quello di lavoro.
richiamato nel primo motivo, ma ritenuto irrilevante rispetto alla regola del minimale contributivo.
richiamati nel secondo motivo; la Corte ha escluso che incidessero sulla regola contributiva autonoma.
richiamato dal ricorrente in tema di onere probatorio; la Corte ha valorizzato l’onere del datore di lavoro di provare l’assenza di intento fraudolento nella diversa qualificazione tra omissione ed evasione.
art. 20 del CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto e logistica
richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a derogare alla disciplina del minimale contributivo nei termini prospettati.
art. 1, comma 1175 della legge 296/2006
il DURC è condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi; restano fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto dei contratti collettivi.
art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000
l’omessa o infedele denuncia dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni integra evasione contributiva, non la più lieve omissione, quando i dati non siano ricavabili dalle denunce o registrazioni obbligatorie.
richiamato per il giudicato interno; la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione del passaggio in giudicato dei capi non adeguatamente censurati.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
norma richiamata nel dispositivo per il regime del contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriore specificazione.
Massime di principio
- Il minimale contributivo ex art. 1 del d.l. n. 338/1989 si determina sulla retribuzione dovuta in base alla fonte applicabile, e non sulla minor retribuzione di fatto corrisposta; eventuali pattuizioni aziendali o individuali non possono ridurre l’imponibile previdenziale al di sotto del minimo legale o contrattuale.
- La disciplina del minimale contributivo opera autonomamente rispetto al rapporto di lavoro e si estende anche a ipotesi di modulazione concordata dell’orario o di sospensione della prestazione, quando tali assetti non siano previsti da legge o dal contratto collettivo in modo idoneo a incidere sull’obbligazione contributiva.
- Il DURC costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione di sgravi e benefici contributivi; il suo possesso non impedisce all’ente previdenziale di recuperare contributi o agevolazioni indebitamente goduti.
- In tema di sanzioni contributive, l’omessa o infedele denuncia dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni integra evasione contributiva quando l’importo dovuto non sia desumibile dalle denunce o registrazioni obbligatorie; in tale ipotesi grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’assenza di intento fraudolento.
- Nel giudizio di cassazione non può essere rivalutato l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la non ricavabilità dei contributi dalle scritture obbligatorie, se tale accertamento è logicamente e giuridicamente sorretto.
- Il giudicato interno si forma sui capi della sentenza di primo grado non specificamente e idoneamente censurati in appello, con conseguente preclusione alla loro rimessa in discussione in sede successiva.
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