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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33026/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, in riforma parziale del giudice di primo grado (abbreviato), aveva condannato Dori per tentata estorsione aggravata in concorso (capo a) e danneggiamento in concorso (capo b), unificando le pene e concedendo la sospensione condizionale subordinandola allo svolgimento di attività lavorativa gratuita di pubblica utilità per sei mesi. I motivi di ricorso contestavano: (1) violazione delle regole sul giudizio di rinvio e insufficiente adeguamento al principio secondo cui una condanna dopo annullamento deve motivare "sulla base di quali elementi (differenti ed ulteriori)" si pervenga a responsabilità rispetto all'assoluzione di un coimputato; (2) carenza di prova della minaccia estorsiva e difetto di specificazione del contributo causale di Dori (condotta meramente passiva); (3) errata ricostruzione del danneggiamento, che andrebbe riqualificato come illecito depenalizzato; (4) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche; (5) illegittima subordinazione della sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuita, anche alla luce di un precedente decreto penale divenuto esecutivo nel 2014 che avrebbe estinto gli effetti penali della precedente condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese da un teste agli atti investigativi (utilizzabili nel rito abbreviato), ha confermato la sussistenza della minaccia intimidatoria implicita e il concorso di Dori (anche per la sua presenza silente), ha considerato inammissibili o infondati i profili relativi alla riqualificazione del danneggiamento e al diniego delle attenuanti. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo: il certificato del casellario dimostrava che Dori aveva goduto di un precedente decreto penale di condanna esecutivo il 4/10/2014; per effetto dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. gli effetti penali di quella condanna si sono estinti, sicché non poteva sussistere un limite ostativo alla concessione della sospensione condizionale né la possibilità di subordinarla a obblighi derivanti da precedenti effettivi estinti. Di conseguenza la subordinazione della sospensione condizionale allo svolgimento di attività lavorativa gratuita di pubblica utilità è stata revocata; il resto della condanna (pena, multa, riconoscimento della continuazione) è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto che non vi fosse obbligo di rinnovazione d'ufficio di prove dichiarative e che il giudice del rinvio possa valutare autonomamente i dati probatori entro il perimetro fissato dalla pronuncia rescissoria.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle norme sul giudizio abbreviato e del rinvio; impiegato nella valutazione della correttezza del procedimento di rinvio.

  • art. 628 cod. proc. pen.

    Riferito in rapporto alle valutazioni sulla prova e alle modalità di utilizzabilità delle dichiarazioni rese durante le indagini nel rito abbreviato.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare le differenze tra regime probatorio del rito ordinario e quello del rito abbreviato; la diversa utilizzabilità delle dichiarazioni può giustificare esiti divergenti.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Utilizzata per acquisire la sentenza resa a carico del coimputato e raffrontare le motivazioni tra i procedimenti.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Applicato per affermare che, decorso il termine previsto, gli effetti penali del precedente decreto penale si estinguono; ne deriva che non permangono ostacoli alla concessione della sospensione condizionale né la necessità di porre condizioni basate su quel precedente.

  • art. 165 cod. pen.

    Norma che consente la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittima la concessione della sospensione ma ha annullato la condizione imposta in ragione dell'art. 460 citato.

  • art. 163 cod. pen.

    Riferito in giurisprudenza citata circa limiti di cumulabilità delle pene e reiterazione del beneficio della sospensione.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma sul danneggiamento; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione del fatto contestato come danneggiamento commesso nel contesto estorsivo, non come fattispecie depenalizzata da riqualificare automaticamente.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Norma che ha depenalizzato alcune ipotesi di danneggiamento; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, il danneggiamento rientrasse comunque nel contesto estorsivo e fosse applicabile la fattispecie penale ancora contestata.

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991

    Richiamato in relazione all'aggravante per il reato estorsivo; utilizzato per valutare la gravità e l'assetto aggravante contestato.

  • art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Invocata dalla difesa come possibile causa di nullità per mancata rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 630, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    Richiamata in giurisprudenza per spiegare i limiti del rimedio della revisione e l'inconciliabilità necessaria tra fatti storici per invocarla.

Massime di principio

  • Esiti processuali divergenti tra rito abbreviato e rito ordinario possono essere giustificati dalla differente utilizzabilità delle dichiarazioni e degli atti d'indagine; non ogni diversità di risultato determina automaticamente violazione o necessità di revisione.
  • Il giudice del rinvio dopo annullamento non è obbligato a rinnovare d'ufficio tutte le prove dichiarative: la rinnovazione ai sensi dell'art.627 è subordinata alla rilevanza per la decisione delle prove richieste dalle parti.
  • La presenza silente di un soggetto durante un'azione intimidatoria può integrare il concorso nel reato di estorsione, poiché la "mutitudine" può rafforzare l'effetto intimidatorio e manifestare adesione al comportamento delittuoso.
  • Le dichiarazioni rese agli inquirenti possono avere diversa efficacia probatoria a seconda del rito scelto (rito abbreviato consente valutazione delle sommarie informazioni in modo più ampio), e il giudice può ritenere più attendibile la versione coeva rispetto a quella resa in dibattimento.
  • La riqualificazione di reati depenalizzati richiede un esame concreto del fatto: non è automatica la conversione in illecito civile se il danno è funzionalmente inserito in una fattispecie estorsiva ancora rilevante.
  • Un precedente decreto penale esecutivo può venire meno negli effetti se si verificano i termini prescritti dall'art.460 c.5: ciò estingue gli effetti penali e rimuove ostacoli alla concessione o reiterazione di benefici come la sospensione condizionale.
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice può ritenerle inidonee anche per scelta processuale (es. mancanza di segni di ravvedimento) e per la gravità complessiva del fatto, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.

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