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Ordinanza

Ordinanza n. 6963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202408922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determinazione del Commissario ad acta del 28/10/2025, adottata in esecuzione della sentenza risarcitoria, relativa alla quantificazione dell’utile netto, degli interessi e della rivalutazione spettanti alla struttura sanitaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il reclamo proposto ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. contro la determinazione del Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza per quantificare il risarcimento dovuto dalla ASL Salerno. La reclamante ha dedotto tre censure. Con il primo motivo ha contestato l’applicazione della tariffa PET più bassa prevista dalla DGRC n. 1874/1998, sostenendo che dovesse applicarsi la tariffa maggiore prevista dalla DGRC n. 378/1998, anche perché il nomenclatore del 1998 era stato annullato con sentenza passata in giudicato e la Regione aveva successivamente ricondotto la tariffa PET a quella maggiore. Con il secondo motivo ha contestato la decorrenza degli interessi e della rivalutazione, sostenendo che, trattandosi di danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., gli accessori dovessero decorrere dal momento in cui si era verificato il danno, coincidente con le scadenze contrattuali in cui la ASL avrebbe dovuto effettuare i pagamenti. Con il terzo motivo ha contestato la deduzione, dal ricavo teorico, di costi fissi e generali che sarebbero già stati sostenuti e detratti, lamentando una duplicazione dei costi. Ha inoltre invocato l’attribuzione di una Capacità Operativa Massima di 3024 prestazioni PET/TAC annue quale prova dell’assenza di necessità di ulteriori risorse e costi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il reclamo. Il primo motivo è stato ritenuto fondato. Il provvedimento regionale del 2008 di ricognizione del tariffario vigente indicava per la prestazione PET cod. 92.18.6 la tariffa di € 1.071,65, corrispondente a quella della DGRC n. 378/1998, attestando la reviviscenza delle precedenti tariffe dopo l’annullamento della DGRC n. 1874/1998. Inoltre, l’annullamento giurisdizionale di un tariffario regionale, avente natura generale, produce effetti erga omnes e non soltanto a favore dei ricorrenti; l’annullamento era stato determinato da vizi riguardanti l’intero procedimento di adozione, in particolare difetto di istruttoria e difetto di competenza delle commissioni redigenti, e quindi travolgeva l’intero nomenclatore, comprese le prestazioni di Medicina Nucleare. È stato valorizzato anche il fatto che la ASL, nel periodo di riferimento, aveva applicato alla reclamante la tariffa maggiore. Il secondo motivo è stato respinto: non era possibile far decorrere interessi e rivalutazione da scadenze contrattuali riferite a prestazioni mai eseguite, fatturate o divenute concretamente esigibili, sulla base di una ricostruzione meramente virtuale di rapporti negoziali mai sorti. È stata quindi ritenuta corretta l’individuazione, da parte del Commissario, della proposizione della domanda giudiziale quale momento certo e oggettivamente verificabile di emersione della pretesa risarcitoria. Anche il terzo motivo è stato respinto. Il calcolo dell’utile netto poteva includere, oltre ai costi variabili direttamente connessi alle prestazioni, una quota di costi indiretti e generali riferibili all’attività non esercitata. La Capacità Operativa Massima attestava la capacità teorica di produzione, ma non provava l’assenza di costi aggiuntivi né l’inesistenza della necessità di personale, costi amministrativi e gestionali ulteriori, poiché la certificazione non era collegata alla struttura dei costi. La determinazione commissariale è stata pertanto annullata limitatamente all’utilizzo della tariffa minore, con ordine al Commissario ad acta di adottare entro sessanta giorni una nuova determinazione del risarcimento e dei relativi accessori. Le spese del reclamo sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente il reclamo contro gli atti adottati dal Commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Costituisce la base della pronuncia risarcitoria sui criteri, in esecuzione della quale il Commissario ad acta ha proceduto alla quantificazione del danno.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato richiamato nella precedente sentenza di ottemperanza per dichiarare la nullità della delibera dell’ASL adottata in violazione del giudicato.

  • art. 114, comma 2, lett. b), c.p.a.

    È stato richiamato nella precedente sentenza di ottemperanza quale fondamento della declaratoria di nullità degli atti incompatibili con il giudicato.

  • art. 2043 c.c.

    Il risarcimento riconosciuto alla struttura sanitaria era stato qualificato nelle sentenze da eseguire come risarcimento del danno da fatto illecito; tale qualificazione, tuttavia, non comportava la decorrenza degli accessori da scadenze contrattuali meramente virtuali e riferite a prestazioni mai eseguite o fatturate.

  • art. 1219, comma 2, c.c.

    Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito

    La disposizione è stata invocata dalla reclamante per sostenere la decorrenza degli interessi dal fatto dannoso, ma il motivo è stato respinto perché le scadenze indicate riguardavano rapporti negoziali non concretamente sorti e prestazioni non divenute esigibili.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    È richiamato con riferimento al contratto della struttura sanitaria con la ASL per l’erogazione delle prestazioni sanitarie.

  • DGRC n. 378/1998

    Nomenclatore tariffario cui il giudice ha ritenuto applicabile la tariffa PET di € 1.071,65, da scontare del 2%, quale tariffa vigente da assumere per la rideterminazione del risarcimento.

  • DGRC n. 1874/1998

    Nomenclatore tariffario recante la tariffa PET ridotta a € 857,32, il cui annullamento integrale per vizi del procedimento impediva l’applicazione della tariffa minore.

  • DGRC n. 377/1998

    Disciplina la procedura per l’attribuzione della Capacità Operativa Massima; tale attribuzione è stata ritenuta non decisiva per dimostrare l’assenza di costi aggiuntivi.

Massime di principio

  • L’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo generale, quale un tariffario regionale, produce effetti erga omnes nei confronti di tutti i destinatari dell’atto e non soltanto a favore dei soggetti che hanno promosso il giudizio.
  • Quando l’annullamento di un tariffario regionale è fondato su vizi riferibili al procedimento complessivo di adozione, come il difetto di istruttoria o l’incompetenza delle commissioni redigenti, l’effetto demolitorio travolge l’intero atto e non soltanto le singole tariffe o categorie di prestazioni direttamente esaminate.
  • Nella quantificazione di un risarcimento fondato su prestazioni sanitarie non eseguite, interessi e rivalutazione non possono essere fatti decorrere da scadenze contrattuali meramente ipotetiche, relative a prestazioni mai eseguite, fatturate o divenute esigibili; è legittimo individuare un momento certo e oggettivamente verificabile di emersione della pretesa, quale la proposizione della domanda giudiziale, quando la sentenza da eseguire non abbia accertato una diversa decorrenza.
  • Il calcolo dell’utile netto teoricamente conseguibile da un’attività non esercitata può comprendere, oltre ai costi direttamente variabili, una quota di costi indiretti e generali riferibili all’attività aggiuntiva; la mera esistenza di strutture, autorizzazioni e organizzazione già disponibili non dimostra l’assenza di costi ulteriori.
  • La certificazione della Capacità Operativa Massima attesta la capacità teorica di produzione di una struttura sanitaria, ma non prova, in assenza di un collegamento con la struttura dei costi, che l’incremento dell’attività possa essere realizzato senza personale, costi amministrativi, gestionali o altri costi aggiuntivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaReintegrazione in forma specificaDanno da provvedimento illegittimoProfessioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di istruttoria

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