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Ordinanza

Ordinanza n. 15032/2026 - Roma, Sezione 1

per il riconoscimento della qualifica di lavoratore a tempo determinato della ricorrente Giudice di pace ai sensi delle direttive UE e dei conseguenti diritti retributivi, contributivi, alle ferie, all’adeguato orario di lavoro, a non subire l’abusiva reiterazione di rapporti a termine, come riconosciuti dalle direttive UE e dalle sentenze della CGUE, rese nei casi UX c. Italia del 16.7.2020 e PG c. Italia del 7.4.2022, con ogni conseguente condanna anche di carattere risarcitorio, per i danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Giustizia amministrativa202504802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Condotta normativa e amministrativa relativa al trattamento giuridico, economico, assistenziale e previdenziale dei giudici di pace e alla reiterazione degli incarichi a termine

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, nominata giudice di pace nel 2002 e rimasta in funzione fino al 31 maggio 2016 a seguito di successive proroghe, ha chiesto l'accertamento del diritto a una piena equiparazione ai magistrati ordinari, quale lavoratrice a tempo determinato secondo il diritto dell'Unione europea. Ha domandato, tra l'altro, il pagamento delle ferie non godute, il riconoscimento della contribuzione previdenziale e assistenziale, il versamento del TFR, il risarcimento per l'illegittima reiterazione dei rapporti a termine, il ristoro per la violazione della disciplina sull'orario di lavoro, differenze retributive parametrate al trattamento del magistrato ordinario di prima nomina e, in subordine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta illecita del legislatore. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, la prescrizione e hanno chiesto il rigetto; l'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva. La decisione della controversia richiede di stabilire se il criterio di computo previsto dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017 sia applicabile anche ai magistrati onorari confermati e cessati dalle funzioni, questione già rimessa alla Corte costituzionale dalla Sezione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le domande di accertamento e risarcimento, né le eccezioni preliminari, comprese quelle sulla prescrizione e sulla legittimazione passiva dell'INPS. Ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a., ravvisando una pregiudizialità rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 116/2017, già sollevata dalla stessa Sezione con ordinanza n. 14010 del 3 agosto 2026. La questione riguarda la compatibilità costituzionale della mancata applicazione della disposizione ai magistrati onorari confermati, anche cessati dalle funzioni, e il criterio di quantificazione delle somme eventualmente spettanti per le voci richieste. La sospensione è stata ritenuta coerente con l'economia processuale e la ragionevole durata del processo. Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, le parti dovranno presentare istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. Ogni ulteriore provvedimento è stato riservato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017

    "nella parte in cui tale disposizione non sia ritenuta applicabile anche ai magistrati onorari confermati"

    La disposizione costituisce il parametro normativo rilevante per la quantificazione delle pretese economiche dei magistrati onorari; la sua applicabilità ai magistrati onorari confermati, anche cessati dalle funzioni, è oggetto della questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente l'applicazione al processo amministrativo dell'art. 295 c.p.c. in materia di sospensione necessaria.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato applicato per sospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale pendente.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Impone alle parti, dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, di presentare istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni.

  • art. 134 Cost.

    Richiamato nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale quale base della competenza della Corte sulle questioni di legittimità costituzionale.

  • art. 81 Cost.

    Indicato nell'ordinanza di rimessione quale parametro costituzionale rispetto alla disciplina dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 116/2017.

  • art. 97 Cost.

    Indicato nell'ordinanza di rimessione quale parametro costituzionale rispetto alla disciplina dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 116/2017.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Indicato nell'ordinanza di rimessione quale parametro costituzionale per il contrasto della disciplina interna con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

  • art. 3 Cost.

    Indicato nell'ordinanza di rimessione quale parametro costituzionale rispetto alla differente applicazione della disciplina ai magistrati onorari confermati.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dall'applicabilità o dalla validità costituzionale di una disposizione già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, il giudice amministrativo può sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per il tramite dell'art. 79, comma 1, c.p.a., senza definire le domande e le eccezioni di merito o preliminari.
  • La sospensione impropria del giudizio è giustificata da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata quando consente di attendere una pronuncia costituzionale destinata a incidere sul criterio di decisione o di quantificazione delle pretese azionate.
  • Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, la prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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