Ordinanza n. 15014/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dell’istanza di ammissione al finanziamento agevolato a valere sul Fondo di Patrimonializzazione PMI – annualità 2026, nonché il presupposto preavviso di diniego e gli atti istruttori non ostesi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il gestore del Fondo di Patrimonializzazione PMI – PR FESR Lazio 2021-2027 ha dichiarato decaduta la sua istanza di ammissione al finanziamento agevolato, nonché il preavviso di diniego e gli ulteriori atti istruttori presupposti. Ha inoltre chiesto, nei limiti dell’interesse, la disapplicazione dell’avviso pubblico, in particolare dell’art. 9, nella parte in cui non avrebbe tipizzato né esplicitato i criteri e i parametri tecnici relativi alla valutazione del merito creditizio, agli indici, alle soglie e alla metodologia di stima dei flussi di cassa prospettici, rendendo la valutazione non verificabile e non adeguatamente motivabile. La ricorrente ha dedotto anche l’illegittimità degli atti istruttori non ostesi, quali schede, griglie di rating, note interne, simulazioni di rimborso e calcoli dei flussi. In corso di giudizio ha rinunciato alla domanda cautelare e ha chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei possibili controinteressati.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza pronunciarsi sul merito delle censure relative alla decadenza dell’istanza, alla legittimità dell’avviso pubblico o agli atti istruttori. Considerato l’elevato numero dei possibili controinteressati, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., richiamando l’art. 151 c.p.c. La notificazione potrà avvenire, su istanza della parte, mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Lazio, entro il 14 ottobre 2026, di un avviso contenente la presente ordinanza, un sunto del ricorso, l’indicazione dei soggetti ammessi ai benefici ove l’elenco sia pubblicamente reperibile, nonché le informazioni sullo stato del giudizio e sulle modalità per acquisire ulteriori indicazioni. La Regione dovrà provvedere immediatamente alla pubblicazione nella home page istituzionale, mantenendola per almeno trenta giorni consecutivi. La ricorrente dovrà depositare la prova dell’avvenuta notificazione. Il TAR ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 52, comma 2, c.p.a.
notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”
Consente al giudice amministrativo di autorizzare modalità idonee di notificazione, anche diverse da quelle ordinarie, per integrare il contraddittorio quando il numero dei controinteressati renda particolarmente gravosa la notificazione individuale.
art. 151 c.p.c.
notificazione con i mezzi ritenuti più idonei
È richiamato dall’art. 52, comma 2, c.p.a. quale base per individuare modalità alternative di notificazione, tra cui la pubblicazione telematica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel dispositivo per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è particolarmente elevato, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami e pubblicazione telematica, individuando modalità e contenuti dell’avviso ritenuti concretamente idonei a garantire la conoscibilità del ricorso.
- Nella notificazione per pubblici proclami disposta mediante il sito istituzionale dell’amministrazione, l’avviso deve contenere almeno gli elementi necessari a identificare il giudizio, il ricorso e lo stato della causa; ove pubblicamente reperibile, può essere richiesta anche l’indicazione dei soggetti controinteressati o beneficiari coinvolti nella procedura.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami non definisce il merito delle censure proposte contro il provvedimento amministrativo e non implica alcuna valutazione favorevole sulla fondatezza del ricorso.
- La rinuncia alla domanda cautelare consente al giudice di non pronunciarsi sulla tutela interinale e di proseguire il giudizio mediante gli adempimenti necessari alla regolare instaurazione del contraddittorio e la fissazione dell’udienza di merito.
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