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Ordinanza

Ordinanza n. 6965/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 7463/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La Regione Campania ha proposto appello contro una sentenza del TAR Campania. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di appello né l'oggetto sostanziale della controversia definita in primo grado. Nel corso del giudizio d'appello il difensore degli appellati ha depositato un certificato attestante il decesso di uno degli appellati. L'evento è stato ritenuto rilevante ai fini dell'interruzione del processo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato interrotto il processo, rilevando che il decesso di una parte determina l'interruzione ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non è stata esaminata la fondatezza dell'appello né la sentenza di primo grado. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellato interessato, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il decesso di una parte determina l'interruzione del processo.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo risultano applicabili al processo amministrativo nei limiti richiamati dall'art. 79, comma 2, c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali dell'appellato interessato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il decesso di una parte determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con applicazione delle disposizioni degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • Quando dagli atti emerge un'esigenza di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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