Ordinanza n. 6965/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 7463/2024
Esito
La controversia
La Regione Campania ha proposto appello contro una sentenza del TAR Campania. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di appello né l'oggetto sostanziale della controversia definita in primo grado. Nel corso del giudizio d'appello il difensore degli appellati ha depositato un certificato attestante il decesso di uno degli appellati. L'evento è stato ritenuto rilevante ai fini dell'interruzione del processo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato interrotto il processo, rilevando che il decesso di una parte determina l'interruzione ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non è stata esaminata la fondatezza dell'appello né la sentenza di primo grado. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellato interessato, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decesso di una parte determina l'interruzione del processo.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo risultano applicabili al processo amministrativo nei limiti richiamati dall'art. 79, comma 2, c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali dell'appellato interessato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il decesso di una parte determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con applicazione delle disposizioni degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- Quando dagli atti emerge un'esigenza di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.
Come è indicizzato
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