Cassazione Civile, Ordinanza n. 38648/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una divisione convenzionale di un compendio immobiliare risalente al 1970. La ricorrente ha sostenuto di essere proprietaria esclusiva di una scala presente nell'edificio di Cumiana, chiedendo l'accertamento della proprietà esclusiva del bene e la condanna dei convenuti allo sgombero degli oggetti depositati sulla scala. I convenuti hanno invece affermato che la scala fosse rimasta in comunione tra i condividenti dopo la divisione. Il tribunale e la corte d'appello hanno respinto la domanda; in sede di cassazione era stata in precedenza cassata una prima sentenza d'appello con rinvio, per integrare l'interpretazione del rogito divisionale con la planimetria allegata. In sede di rinvio la corte territoriale ha nuovamente escluso la proprietà esclusiva, ritenendo che il rogito e la planimetria mostrassero la volontà di mantenere la scala in comunione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per l'asserita erronea lettura del rogito del 1970 e per la mancata considerazione del contenuto di un atto di donazione del 1961; 2) violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inutilizzabilità del rogito del 1960/1961; 3) violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. c.c. per erronea interpretazione del contratto di divisione e delle planimetrie; 4) violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserita inosservanza dei principi dettati dalla precedente cassazione, in particolare per non avere valorizzato il frazionamento catastale del 1970.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che il giudice del rinvio si fosse attenuto al dictum rescindente, esaminando il rogito di divisione insieme alla planimetria richiamata e valorizzando correttamente il dato testuale secondo cui la scala era indicata come "comune", oltre alle ulteriori clausole dell'atto e alla rappresentazione planimetrica. Ha escluso il vizio di omesso esame perché la doglianza mirava in realtà a contestare la valutazione del documento e non la sua mancata considerazione. Ha escluso anche la violazione dei criteri ermeneutici, osservando che il ricorso tendeva a sollecitare una diversa lettura di fatto delle risultanze documentali, non consentita in sede di legittimità. Ha infine ritenuto infondata la censura relativa all'art. 384 c.p.c., poiché la corte di rinvio aveva esaminato anche il frazionamento catastale, spiegando perché esso non dimostrasse la proprietà esclusiva della scala. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame non sussiste quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione o la lettura di un documento, già preso in esame dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità o violazione processuale è infondata quando la sentenza di rinvio dà conto del percorso motivazionale richiesto dalla precedente cassazione.
La doglianza relativa all'inutilizzabilità di un documento è respinta quando il giudice spiega perché quel documento non sia decisivo ai fini dell'interpretazione del titolo principale.
L'interpretazione del contratto deve muovere dal dato testuale e dal complessivo contenuto dell'atto, coordinando clausole, planimetrie e altre risultanze richiamate nel titolo.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma non viola il vincolo se valuta i documenti indicati dalla sentenza rescindente e li ritiene non decisivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un atto di divisione immobiliare, il dato letterale del rogito va letto insieme agli allegati richiamati, in particolare alle planimetrie, quando questi siano parte integrante del contratto.
- La qualificazione di un bene come "comune" nel titolo divisionale è idonea a fondare la comproprietà, specie se il bene non è incluso in alcuna porzione esclusiva ed è rappresentato come elemento di confine o di servizio tra i lotti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione dei criteri ermeneutici in una richiesta di nuova valutazione del materiale documentale, se il giudice di merito ha già esaminato i titoli e motivato in modo non illogico.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il documento invocato è stato considerato dal giudice, ma la parte contesta soltanto la conclusione interpretativa tratta dal documento stesso.
- Il giudice del rinvio può motivare per relationem o con motivazione sintetica, purché dia conto della conformità al principio di diritto enunciato in cassazione e delle ragioni del rigetto delle censure riproposte.
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