Cassazione Civile, Ordinanza n. 31226/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava l’accertamento della subordinazione di un rapporto lavorativo intercorso tra una società e una dipendente addetta alla gestione di un negozio, con conseguente condanna della società al pagamento di differenze retributive, TFR e ratei di ferie, inquadrate dal giudice di merito nel I livello del CCNL commercio per il periodo dall’1.11.2003 al 31.12.2014. In sede di rinvio la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello della società, ritenendo preclusa la discussione di nuove difese nel giudizio di rinvio e reputando provata la subordinazione tramite le deposizioni testimoniali. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione di norme processuali, sostenendo che nel giudizio di rinvio dovevano essere esaminate le difese svolte in comparsa perché mere difese e non eccezioni, ivi compresa la dedotta contraddizione sulla data di cessazione del rapporto; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stato adeguatamente scrutinato il concreto atteggiarsi dei poteri direttivo, di controllo e disciplinare del preteso datore di lavoro; (3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale colmato carenze del ricorso introduttivo e per il mancato rispetto del principio trifasico in tema di mansioni superiori; (4) nullità della sentenza e omesso esame della data di cessazione del rapporto, oltre alla pretesa illegittimità del rilievo di inammissibilità delle contestazioni contabili formulate in rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché privo di decisività e non autosufficiente, non avendo la società indicato quali mere difese, se esaminate, avrebbero potuto mutare l’esito; ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché formulato oltre i limiti del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e perché precluso dalla doppia conforme; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per novità della questione e difetto di specifica allegazione della sua deduzione nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, sia per mancata dimostrazione della decisività delle contestazioni contabili sia perché ancora una volta volto a dedurre un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nei motivi di ricorso per denunciare asserite violazioni nella valutazione delle allegazioni e delle prove; la Corte non ravvisa vizi decisivi nelle censure
richiamato per sostenere la supposta insufficienza del ricorso introduttivo del lavoratore; la censura è dichiarata inammissibile
richiamato per contestare il regime delle difese e delle preclusioni; la Corte esclude la decisività delle doglianze
richiamato nel ricorso come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel ricorso come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel ricorso in relazione al giudizio di rinvio e alle difese ritenute tardive
invocato per dedurre nullità della sentenza, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili
il vizio è stato reputato non deducibile nei limiti prospettati dalla ricorrente, soprattutto in presenza di doppia conforme
richiamato nel motivo relativo all’inquadramento e alle mansioni superiori
richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova e la sufficienza delle allegazioni
impedisce la deduzione del vizio di omesso esame del fatto in caso di doppia conforme nei giudizi di appello instaurati nei casi previsti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che denunci un error in procedendo o un vizio di motivazione deve indicare con precisione il contenuto delle difese o dei fatti decisivi asseritamente trascurati e spiegare in che modo la loro considerazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso della lite.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è utilmente deducibile se il ricorso non individua in modo specifico un fatto storico realmente decisivo e differente rispetto alle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- Le questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non dimostra specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito, indicando l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- La contestazione dei conteggi retributivi deve essere valutata alla luce delle preclusioni processuali maturate nel giudizio di merito; la doglianza è inammissibile se non si confronta con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e non dimostra la decisività della contestazione.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente dedurre in modo astratto la violazione delle norme sul lavoro subordinato o sull’inquadramento: occorre confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito e con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione.
- La condanna sulle differenze retributive può essere pronunciata al lordo, restando irrilevante, ai fini della quantificazione del credito del lavoratore, che il datore di lavoro non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte.
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